Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  All'assessore   agli   enti  locali
                                  della regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  All'A.R.A.N.       -       Servizio
                                  contrattazione
1. Premessa.
 Com'e'  noto,  per  i segretari comunali e provinciali l'art. 73 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, nel far salve le disposizioni di  cui  all'art.  52,
comma  2,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142 - il quale rimanda alla
leggel'istituzione  di  un  albo   territorialmente   articolato,   i
requisiti  professionali  per  l'iscrizione, la classificazione degli
enti   e   il   trattamento   economico,   le   attribuzioni   e   le
responsabilita',  i  trasferimenti  e  le  modalita'  di accesso e di
progressione nella carriera - stabilisce che il trattamento economico
venga definito con i contratti nazionali di lavoro, da sottoscriversi
secondo le procedure previste dal medesimo decreto.
 A tali fini, la categoria dei segretari comunali e provinciali
 appartenenti
 alle qualifiche dirigenziali e' stata inserita nell'area autonoma  e
separata  di  contrattazione del personale dirigente dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri.
 Cio', in quanto l'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme relative allo  stato
giuridico  ed economico dei segretari comunali e provinciali, prevede
che ai segretari comunali generali di classe  2,  1/B  e  1/A  ed  ai
segretari  provinciali spetti il trattamento economico previsto per i
dirigenti delle amministrazioni statali dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblic  30  giugno 1972, n. 748, secondo l'equiparazione di
cui alla tabella D annessa al medesimo decreto, ossia:
 segretario  generale  cl.  2  -  trattamento  economico  del   primo
dirigente;
 segretario  generale  cl.  1/B - trattamento economico del dirigente
superiore;
 segretario generale cl. 1/A - trattamento  economico  del  dirigente
superiore maggiorato del 14%.
 La  nuova disciplina del trattamento economico e' stata definita con
due accordi, sottoscritti entrambi in data 9 gennaio 1997,  relativi,
per  la parte economica, ai periodi 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995
e 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
 E' appena il caso di rilevare che, in data 23 gennaio 1997, e' stato
siglato  un  accordo  integrativo  -  che   prevede,   tra   l'altro,
l'istituzione della retribuzione di posizione e di risultato - per la
cui  applicazione  si  resta  in  attesa dell'apposita autorizzazione
governativa alla sottoscrizione.
 Si  fa altresi' presente che, in attesa della nuova legge di riforma
dello  stato  giuridico  della  categoria,  resta  ancora  valido  ed
efficace,  ai  sensi e per effetti dell'art. 52, comma 5, della legge
n. 142/1990, il disposto normativo di cui all'art. 13 della  legge  9
agosto  1954, n. 749, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 34
della legge 8 giugno  1962,  n.  604,  il  quale  stabilisce  che  lo
stipendio dovuto ai segretari e' a carico degli enti presso i quali i
medesimi  prestano servizio ed e' attribuito per i segretari iscritti
nel  ruolo  nazionale,  quali  sono   i   segretari   generali,   con
provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'interno.
 Con  decreto  ministeriale  del  21  maggio 1973, tale competenza e'
stata delegata ai prefetti.
 Invero, nell'ambito della regione siciliana e sarda, se  e'  rimasta
ferma,  per  l'adozione  dei  decreti  di  trattamento  economico, la
competenza prefettizia  con  riguardo  ai  segretari  comunali  e  ai
segretari  comunali capi, invece per i segretari generali, ai sensi e
per effetti del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946,
n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni, la competenza  in
esame  viene  esercitata, rispettivamente, dall'assessorato regionale
agli enti locali e dalla rappresentanza  del  Governo  nella  regione
sarda.
 Per la regione Valle d'Aosta, la competenza, in ordine all'esercizio
dei  servizi  di  prefettura,  resta  delegata  alla presidenza della
giunta regionale.
 Cio'  premesso,  al  fine  di  evitare  eventuali  effetti  negativi
derivanti  da  una ritardata adozione dei decreti di rideterminazione
economica, si invitano le  SS.LL.  ad  autorizzare  gli  enti  locali
interessati, ai quali dovranno essere trasmessi la presente circolare
e i relativi allegati, ad applicare gli accordi in argomento.
 Resta  fermo,  in  tale  evenienza,  l'obbligo  dei responsabili dei
competenti servizi degli enti di procedere, all'atto  della  notifica
dei  succitati  decreti,  alle  operazioni di conguaglio tra le somme
medio tempore corrisposte e quelle effettivamente dovute.
 Per consentire  alle  SS.LL.  di  esercitare  in  modo  corretto  ed
uniforme  la  competenza  in  argomento,  nonche' ai medesimi enti di
gestire  in  modo  ottimale  la  procedura  di   liquidazione   degli
emolumenti  retributivi  dovuti  ai  segretari,  si  impartiscono  le
seguenti direttive.
      2. Struttura della retribuzione e incrementi stipendiali.
 In via preliminare,  giova  sottolineare  che  l'art.  42  C.C.N.L.,
biennio  1994/1995,  stabilisce che ai segretari generali, comunali e
provinciali, equiparati ai dirigenti  statali  secondo  le  modalita'
contenute  nella  tabella  D allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n.  749/1972, si applicano gli articoli  34-35  e  41  del
medesimo  contratto;  in  particolare,  per  i  segretari generali di
classe 1/A gli incrementi stipendiali dovranno essere maggiorati  del
14%.
 Nel merito, si fa presente che l'art. 33 C.C.N.L., nell'istituire la
qualifica  unica dirigenziale a decorrere dal 1 gennaio 1996, prevede
che la struttura della retribuzione si componga delle seguenti voci:
  a) stipendio tabellare;
  b) indennita' integrativa speciale (i.i.s.);
  c) retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.), ove acquisita e
individuata secondo modalita' di cui all'art. 41 C.C.N.L.;
  d) retribuzione di posizione;
  e) retribuzione di risultato.
 Nel far riserva di fornire istruzioni in merito alle ultime due voci
retributive  non  appena sara' operativo l'accordo integrativo del 23
gennaio 1997, si esaminano gli altri  singoli  elementi  retributivi,
sui quali gli accordi in esame hanno prodotto effetti innovativi.
                       a) Stipendio tabellare.
 E'  opportuno rilevare che, cosi' come previsto dal decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito in  legge  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 23 gennaio 1991, n. 21, gli stipendi iniziali annui lordi
dei   segretari   generali,   prima   del  riconoscimento  dei  nuovi
miglioramenti  economici,  erano  cosi'  determinati   per   ciascuna
qualifica e classe di segreteria:
  segretario generale di cl. 2:     23.709.260
  segretario generale di cl. 2:
        (con due anni)              26.455.653
  segretario generale di cl. 1/B:   35.277.532
  segretario generale di cl. 1/A:   40.016.240
 Antecedentemente alla sottoscrizione dei nuovi accordi, ai segretari
generali   e'  stata  riconosciuta,  alle  sottoindicate  decorrenze,
l'indennita' di vacanza contrattuale negli  importi  annui  lordi  di
seguito  indicati (cfr. circolari telegrafiche di questo Ministero n.
17200.G.47, rispettivamente, del 4 luglio 1994 e 14 gennaio 1995):
                                        dal 1-4-94       dal 1-7-94
                                        al 30-6-94
                                             __             __
  segretario gen. di cl. 2:                390.492         649.020
  segretario gen. di cl. 2:
   (con due anni)                          420.612         701.016
  segretario gen. di cl. 1/B:              520.836         868.056
  segretario gen. di cl. 1/A:              574.668         957.780
 Gli importi dovuti a decorrere dal 1 luglio 1994 assorbivano  quelli
relativi al periodo precedente.
 Con  il  nuovo  accordo,  biennio  1994/1995,  l'art.  34  prevede i
seguenti incrementi stipendiali, secondo le sottoindicate decorrenze:
                                      dal 1-11-95         dal 1-12-95
                                        30-11-95          al 31-12-95
                                           __                  __
  segretario gen. di cl. 2:             2.760.000           5.760.000
  segretario gen. di cl. 1/B:           3.120.000           6.000.000
  segretario gen. di cl. 1/A:           3.556.800           4.840.000
 Tali incrementi riassorbono gli importi della  succitata  indennita'
di vacanza contrattuale.
 L'art.  2  dell'accordo, biennio 1996/1997, istituisce una qualifica
unica  dirigenziale,   cui   corrispondono,   alle   sottospecificate
decorrenze, i seguenti stipendi tabellari annui lordi:
                                      dal 1-1-96          dal 1-11-96
                                      al 31-10-96
                                           __                  __
 segretario gen. cl. 2:                32.977.000          36.000.000
 segretario gen. cl.1/B:               32.977.000          36.000.000
 segretario gen. cl.1/A:               32.977.000          36.000.000
 A  seguito dell'istituzione della qualifica unica dirigenziale, sono
stati attribuiti ai segretari generali di classe 1/B e 1/A  un  unico
stipendio tabellare e l'indennita' integrativa speciale stabilita per
il  segretario generale di classe 2 con due anni di anzianita' e, nel
contempo, sono stati assorbiti gli incrementi stipendiali previsti  a
decorrere  dal  1  dicembre  1995  e dal 1 gennaio 1996; cio' avrebbe
determinato una perdita economica per i medesimi segretari, se l'art.
2, comma 2, del succi tato accordo  non  avesse  loro  attribuito  un
maturato  economico  annuo lordo, utile al computo della tredicesima,
pari a:
                                       dal 1-11-96
                                             __
  segretario gen. di cl. 1/B:            9.785.322
  segretario gen. di cl. 1/A:           15.752.639
 Per l'analisi della procedura di determinazione di  tali  emolumenti
retributivi si rimanda alle tabelle nn. 1-2-3.
           b) L'indennita' integrativa speciale (i.i.s.).
 L'art.  2,  comma 4, dell'accordo, biennio 1996/1997, prevede che, a
decorrere dal 1 gennaio  1996,  per  effetto  dell'istituzione  della
qualifica  unica dirigenziale, ai segretari generali di classe 2, 1/B
e 1/A venga attribuita l'indennita'  integrativa  speciale  stabilita
per  il  segretario  generale di classe 2 con due anni di anzianita',
nella misura annua lorda di L. 13.602.564, da corrispondersi  per  13
mesi.
 Per  opportuna  conoscenza,  si  riportano  nella  tabella  n. 4 gli
importi della i.i.s. spettanti dal 1 gennaio 1995.
         c) Retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.).
 Com'e' noto, la progressione economica dei segretari generali si  e'
sempre  sviluppata  per  classi biennali di anzianita' secondo valori
che, per ciascuna  qualifica,  sono  riportati  nella  tabella  n.  5
allegata alla presente circolare.
 Orbene,  l'art.  41  C.C.N.L.,  biennio  1994/1995, in attuazione di
quanto dispone  l'art.  72,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  prevede  la  soppressione  dei  meccanismi di rivalutazione
automatica delle retribuzioni a decorrere dal 1 gennaio 1997.
 Pertanto, il valore economico della classe in godimento, incluso  il
rateo  maturato  alla  data del 31 dicembre 1996, da computarsi sulla
classe che  sarebbe  scattata  successivamente  alla  predetta  data,
dovra' costituire la retribuzione individuale di anzianita'.
 Tale   r.i.a.   viene   mantenuta   quale   assegno   personale  non
riassorbibile, ne' rivalutabile, utile ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza, di fine rapporto e della tredicesima mensilita'.
 Invece,  il  rateo  della classe, maturato alla data del 31 dicembre
1996, entrera' a far parte di  tale  assegno  e,  quindi,  ad  essere
corrisposto solo a decorrere dalla data di compimento del biennio.
 Ai  fini del computo della r.i.a., si dovra' sottrarre, per ciascuna
delle qualifiche, al valore annuo della classe biennale in  godimento
lo stipendio iniziale annuo.
 A  titolo  esemplificativo,  si  supponga  il  caso di un segretario
generale di classe 1/B che abbia maturato, alla  data  del  1  luglio
1995, l'ottava classe stipendiale, pari a L. 52.210.747.
 Ebbene,  nel  caso  in esame, la r.i.a. sara' pari, alla data del 31
dicembre 1996, a L. 17.912.167, cosi' derivante:
16.933.215 + (52.210.747 - 35.277.532) (r.i.a.)
   978.952 = ((53.516.016 - 52.210.747) x 18/24) (rateo)
__________
17.912.167   (valore complessivo della r.i.a.)
 L'importo di L. 53.516.016 corrisponde al valore della classe che il
segretario avrebbe maturato alla data del 1 luglio 1997.
 Il  rateo di tale classe, pari a L. 978.952, dovra' essere inglobato
nella r.i.a. e, quindi, corrisposto solo alla data del 1 luglio 1997.
 Per effetto dell'introduzione  del  meccanismo  della  riconversione
della  progressione  economica per anzianita', si raccomanda, per una
migliore  gestione  dei  dati  retributivi  dovuti  per  il   biennio
1996/1997, di procedere al calcolo della r.i.a., secondo le modalita'
in   precedenza  indicate,  gia'  in  sede  di  rideterminazione  del
trattamento economico spettante per  il  periodo  1  gennaio  1995-31
dicembre 1995.
  Inoltre, e' opportuno, per ciascuno dei sottoindicati periodi - che
coincidono con gli scaglionamenti dei benefici economici - ossia:
  dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995;
  dal 1 dicembre 1995 al 31 dicembre 1995;
  dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996;
  dal 1 novembre 1996 in poi,
distinguere  la  retribuzione  complessiva annua lorda in trattamento
economico fondamentale ed accessorio, secondo il seguente schema:
 Trattamento economico fondamentale:
  stipendio tabellare;
  incremento  stipendiale,  cosi'  come  determinato   dall'art.   34
C.C.N.L.;
  retribuzione  individuale  di  anzianita'  con  l'indicazione,  per
memoria, del valore del rateo della classe biennale e della  data  di
decorrenza di corresponsione;
  indennita' integrativa speciale;
  tredicesima mensilita'.
 Trattamento economico accessorio:
  compenso incentivante, da corrispondersi in undici mensilita'.
 A tal fine sono state predisposte le tabelle n. 6, contenente i dati
economici  del  segretario indicato nell'esempio precedente, e numeri
7, 8, 9 e 10, riguardanti il segretario generale di classe 2 con meno
e piu' di due anni di anzianita', il segretario  generale  di  classe
1/B e 1/A.
f)  Casi  particolari:  segretario  comunale capo promosso segretario
generale di classe seconda.
 Per quanto riguarda i segretari comunali inquadrati nelle qualifiche
direttive, com'e' noto, sono a tutt'oggi ancora aperte  le  questioni
relative  agli  aspetti  economici del C.C.N.L. - comparto Ministeri,
stipulato il 17 maggio 1995 e dell'accordo  integrativo  sottoscritto
il 14 settembre 1995.
 In attesa della definizione di tali questioni, e' opportuno diramare
le   seguenti  istruzioni  in  ordine  al  trattamento  economico  da
attribuire ai segretari comunali capi promossi segretari generali  di
classe 2 nell'arco di vigenza dei contratti in argomento.
 Al  fine  di  individuare  nella qualifica di segretario generale di
classe 2 lo stipendio immediatamente superiore a quello goduto  nella
precedente  qualifica  direttiva, si dovra' procedere alla sommatoria
delle seguenti voci retributive annue lorde:
  stipendio tabellare di cui all'art. 8, comma 11,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 44/1990;
  elaborato di anzianita' di cui alla legge n. 438/1992;
  incremento  stipendiale  di  cui  all'art.  40,  comma  4, C.C.N.L.
sottoscritto in data  17  maggio  1995,  qualora  la  promozione  sia
avvenuta tra il 1 gennaio 1995 e il 30 novembre 1995;
  incremento  stipendiale  di cui all'art. 40, com ma 2, C.C.N.L. del
succitato contratto, qualora la promozione sia avvenuta  a  decorrere
dal 1 dicembre 1995;
  incrementi  stipendiali  di  cui  all'art.  6 del C.C.N.L., biennio
1996/1997,  sottoscritto  il   26   luglio   1996   (cfr.   circolare
ministeriale  telegrafica  n. 42/96 del 9 settembre 1996), qualora la
promozione sia avvenuta a decorrere, rispettivamente, dal  1  gennaio
1996 o dal 1 novembre 1996, ovvero decorra dal 1 luglio 1997.
  incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  44/1990,  per  coloro  che abbiano
maturato, per 5, 10 e  15  anni  di  servizio,  rispettivamente  lire
duemilioni,  quattromilioni  e  seimilioni, qualora la promozione sia
avvenuta nel periodo 1 gennaio 1995-30 novembre 1995;
  quota  parte  dell'indennita'  di  direzione  di  cui  all'art.   6
dell'accordo  integrativo  sottoscritto  in  data  14 settembre 1995,
limitatamente ai suddetti incrementi stipendiali  che  il  segretario
aveva  in godimento al 30 novembre 1995, ossia prima dell'istituzione
della predetta indennita', qualora il segretario sia  stato  promosso
successivamente al 30 novembre 1995;
  retribuzione   individuale   di   anzianita',  cosi'  come  risulta
determinata dall'ultimo decreto  adottato  in  base  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 44/1990.
 Ad  esempio,  si  supponga  il  caso  di un segretario comunale capo
promosso segretario generale di classe 2 a decorrere dal 12  febbraio
1996,  con retribuzione individuale di anzianita' pari a L. 4.838.760
e con incremento stipendiale,  di  cui  all'art.  8,  comma  12,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990, in godimento alla
data   del   30   novembre   1995   nella  misura  di  L.  6.000.000,
successivamente assorbita, dal 1 dicembre  1995,  dall'indennita'  di
direzione.
 In  tal  caso,  lo  stipendio  annuo  lordo in godimento prima della
promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2  ammonta
a L. 32.425.760, cosi' derivante:
  18.071.000 (art. 8, comma 11, decreto del Presidente della
              Repubblica n. 44/1990)
     240.000 (elaborato anzianita' legge numero 438/1992)
   2.184.000 (art. 40, comma 2, C.C.N.L.)
   1.092.000 (art. 6 C.C.N.L., biennio 1996/1997, del 26 luglio 1996)
   6.000.000 (quota parte dell'indennita' di direzione)
   4.838.760 (retribuzione individuale di anzianita')
  __________
  32.425.760 (stipendio in godimento all'11 febbraio 1996)
 Nella  qualifica  di  segretario  generale di classe 2, lo stipendio
immediatamente  superiore  a  quello  in  godimento  all'atto   della
promozione  ammonta a L. 32.805.010, al quale va aggiunto, ai sensi e
per effetti della legge n. 869/1982, il 50%  del  maturato  economico
nella qualifica di provenienza di segretario capo, pari a L. 259.200.
 Per effetto di tale maggiorazione, lo stipendio dovuto alla data del
12  febbraio  1996  ammonta  a  L.  33.064.210,  ma in relazione alla
temporizzazione del succitato importo di L. 259.200 (mesi 3 e  giorni
27)  la  successiva  classe  stipendiale  pari  a L. 34.392.349 sara'
corrisposta  a decorrere dal 15 ottobre 1997 (12 febbraio 1998 - mesi
3 e giorni 27)
 Giova  altresi'  sottolineare  che  l'art.  45   C.C.N.L.,   biennio
1994/1995  e  relativo  ai  segretari  generali,  stabilisce  che,  a
decorrere dalla data della stipula del medesimo contratto, ossia  dal
9  gennaio  1997, sono, tra l'altro, inapplicabili, nei confronti del
personale dell'autonoma area dirigenziale,  proprio  le  disposizioni
normative previste dalla succitata legge n. 869/1982.
 Dopo  aver  determinato  il  trattamento  economico  spettante nella
qualifica di segretario generale di  classe  2,  le  SS.LL.  dovranno
procedere  alla  rideterminazione  dello  stesso  in  base  ai  nuovi
incrementi retributivi previsti  dagli  accordi  relativi  ai  bienni
1994/1995  e  1996/1997  (nell'esempio  suindicato,  tale  operazione
dovra' riguardare solo il biennio 1996/1997).
3. Effetti dei nuovi benefici economici.
 L'art. 34, comma 3, C.C.N.L., biennio 1994/1995, stabilisce che  gli
incrementi  stipendiali, di cui ai commi 1 e 2, sono privi di effetti
ai fini dell'attribuzione delle classi biennali di anzianita'.
 I suddetti incrementi invece sono utili, cosi'  come  dispone  anche
l'art. 5 C.C.N.L., biennio 1996/1997, ai fini del computo:
  della tredicesima mensilita';
  del trattamento ordinario di quiescenza;
  del trattamento di pensione privilegiata;
  del trattamento di fine rapporto;
  dell'equo indennizzo;
  dell'assoggettamento  a ritenuta fiscale, assistenziale (S.S.N.), a
contributo  previdenziale  (ex  C.P.D.E.L.)   e   assistenziale   (ex
I.N.A.D.E.L.), e a contributi di riscatto.
a) Effetti sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio.
 Ai  fini  del  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  ai segretari
comunque cessati, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza  degli
accordi  in  argomento,  ossia nei periodi 1 gennaio 1994-31 dicembre
1995 e 1 gennaio 1996-31 dicembre 1996, gli aumenti  contrattuali  di
cui  all'art.  34 C.C.N.L., relativi al primo biennio e quelli di cui
all'art.   2 C.C.N.L., relativi al  secondo  biennio,  devono  essere
corrisposti integralmente alle rispettive scadenze.
 Invece,  ai  fini  del  trattamento  di  fine  rapporto,  si  devono
considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio.
 Cio' significa che se il segretario generale di classe 1/B, con dati
retributivi  identici  a  quelli  riportati  nella  tabella  n. 6, e'
cessato dal servizio con  diritto  a  pensione,  a  decorrere  dal  1
ottobre  1994,  allo  stesso dovra' essere riconosciuto, ai soli fini
del trattamento  di  pensione,  il  trattamento  economico  previsto,
rispettivamente,  per  i  periodi  1  gennaio  1995-30 giugno 1995, 1
luglio 1995-30 novembre 1995 e 1 dicembre 1995-31 dicembre 1995.
 Nulla, invece, dovra' essere riconosciuto ai fini dell'indennita' di
fine servizio, per la quale resta valido ed efficace  il  trattamento
economico attribuito all'atto della cessazione dal servizio.
 Qualora  il  segretario indicato nell'esempio della tabella n. 6 sia
cessato dal servizio, con diritto  a  pensione,  a  decorrere  dal  2
gennaio  1996, allo stesso, ai soli fini del trattamento di pensione,
dovranno essere attribuiti i trattamenti  economici  previsti  per  i
diversi  scaglionamenti,  fino  a giungere a quello corrispondente al
periodo dal 1 novembre 1996.
 In tale evenienza, e' opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL.
sulla circostanza che, a decorrere dal 1 luglio 1997,  dovra'  essere
inserita nella r.i.a. anche il valore del rateo della classe biennale
di  anzianita',  calcolato  al  31  dicembre  1996, che il segretario
avrebbe maturato successivamente alla predetta data.
 Invece,  ai  fini  del  trattamento  di  fine  servizio,  si  dovra'
considerare solo il trattamento economico previsto per il periodo dal
1  gennaio  1996  fino alla data di concreta cessazione dal servizio,
che, per il caso in esame, e' avvenuto il 2 gennaio 1996.
 E' appena il caso di rilevare che, fermo  restando  l'autorizzazione
governativa  alla  sottoscrizione dell'accordo integrativo siglato il
23 gennaio 1997, l'art. 5 di tale accordo prevede che per i dirigenti
cessati dal servizio, nel corso del 1996 e del primo  semestre  1997,
ai  soli  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  la retribuzione di
posizione verra' calcolata,  a  decorrere  dal  1  luglio  1997,  con
riferimento  alla  posizione  e,  quindi,  alla  qualifica  rivestita
all'atto della cessazione dal servizio.
b) Compensi per lavoro straordinario.
 Gli incrementi dello stipendio tabellare e  la  ridefinizione  degli
importi dell'indennita' integrativa speciale per i segretari generali
di  classe  1/B  e  1/A  hanno  effetto anche sulle misure orarie dei
compensi per lavoro straordinario, secondo misure e decorrenze  indi-
cate nella tabella n. 11 allegata alla presente circolare.
 E'  appena  il  caso di rilevare che l'art. 2, comma 2, dell'accordo
integrativo del 23 gennaio 1997 prevede che a decorrere dal 1 gennaio
1997, con l'istituzione della retribuzione di posizione,  cessano  di
essere  corrisposti  il compenso incentivante di cui all'art. 4 della
legge 17 aprile 1984, n. 79, i compensi per lavoro  straordinario  ed
altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo.
 Pertanto,  quando  entrera'  in vigore il predetto accordo, gli enti
interessati dovranno considerare, dal 1  gennaio  1997,  il  compenso
incentivante  e  i  compensi  per  lavoro straordinario eventualmente
corrisposti come acconto della retribuzione  di  posizione;  da  tale
data,   gli   stessi  enti  dovranno  procedere  ad  assoggettare  la
retribuzione di posizione - che avra' assorbito i suddetti compensi -
anche al contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L. e, per  coloro  che
sono  cessati dal servizio con diritto a pensio ne dal 1 gennaio 1996
al 30 giugno 1997, all'inserimento di tale retribuzione  nella  quota
"A" della pensione.
c) Compensi per incarichi di reggenza o supplenza.
 Gli  incrementi  dello  stipendio  tabellare hanno effetto anche sui
compensi per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a  tempo
pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella n. 12.
 Al  riguardo,  si  fa presente che l'art. 39 della legge n. 604/1962
stabilisce che, nel caso in cui  al  segretario  venga  conferita  la
supplenza  di altro segretario assente o impedito, ovvero la reggenza
di segreteria vacante, l'incarico puo' essere a scavalco  o  a  tempo
pieno (continuativo).
 Nella  prima  ipotesi,  al  segretario  incaricato  spetta  solo  un
compenso mensile, con  onere  a  carico  dell'ente  presso  il  quale
l'incarico  viene  espletato,  in  misura non superiore all'80% dello
stipendio iniziale stabilito per  la  qualifica  corrispondente  alla
sede.
 Invero, nel caso di incarico a tempo pieno, al segretario incaricato
spetta,  oltre  il  trattamento economico dovutogli in relazione alla
qualifica  rivestita,  anche  un  compenso  mensile  in  misura   non
superiore   al   50%   dello   stipendio   iniziale  della  qualifica
corrispondente alla sede;  in  tale  evenienza,  sia  il  trattamento
economico  sia  il compenso sono posti interamente a carico dell'ente
presso il quale l'incarico viene espletato.
 Qualora l'incarico venga conferito, con provvedimento ministeriale o
prefettizio, al  vice  segretario  generale  del  medesimo  ente,  il
compenso e' stabilito in misura non superiore ad un terzo.
 Ai   fini  della  determinazione  dei  suddetti  compensi,  la  base
stipendiale di riferimento  e'  data  solo  dagli  stipendi  iniziali
previsti  per  ciascuna  qualifica, cosi' come risultano incrementati
per effetto degli accordi in argomento; pertanto, nella predetta base
di computo non  vi  rientrano  ne'  la  retribuzione  individuale  di
anzianita', ne' l'indennita' integrativa speciale.
 Poiche'  con  l'istituzione,  a  decorrere dal 1 gennaio 1996, della
qualifica unica dirigenziale, ai segretari generali di classe  1/B  e
1/A  e'  stato  attribuito  uno stipendio tabellare annuo lordo di L.
32.977.000, inferiore a quello in godimento al 1 gennaio 1996 e pari,
rispettivamente, a L. 42.038.880 e a L. 47.617.584,  si  e'  ritenuto
opportuno  mantenere,  ai  fini  della commisurazione dei compensi in
esame, tali importi per le decorrenze 1 gennaio  1996  e  1  novembre
1996.
 In  ordine  all'attribuzione  dei  suddetti compensi, giova altresi'
sottolineare che il succitato art. 39 della legge  n.  604/1962,  con
l'espressione  "fino  a  ...",  stabilisce  solo  un  limite massimo,
rimanendo, pertanto, in capo alle SS.LL., previo parere del consiglio
provinciale di amministrazione, il  potere  di  modularli  in  misura
percentuale,  in  ragione  della  distanza che il segretario dovrebbe
coprire per raggiungere la sede presso cui  e'  stato  incaricato  e,
quindi, del maggior disagio che lo stesso do vrebbe sostenere.
 Per  gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato deve prestare
servizio contemporaneamente presso due segreterie, le SS.LL. dovranno
altresi' tener conto anche delle modalita' operative di  espletamento
di   tale  servizio,  da  determinarsi  in  relazione  alle  esigenze
amministrative espresse dagli stessi rappresentanti degli enti locali
e in modo da assicurare una minima  presenza,  per  tutta  la  durata
dell'incarico,  in  termini di ore giornaliere o di un dato numero di
giorni nell'arco della settimana.
 In questa sede, e' opportuno richiamare  l'attenzione  delle  SS.LL.
sulla  circostanza  che  la  delega include, oltre l'attribuzione dei
compensi di reggenza e supplenza, anche il riconoscimento agli aventi
diritto dell'indennita' di missione,  di  trasferimento  e  di  prima
sistemazione.
 Pertanto,  qualora  ricorrano le ipotesi previste dalle disposizioni
normative vigenti, sara' cura delle SS.LL., al fine di consentire  ai
segretari  interessati  di  poter percepire tali benefici economici e
agli enti di procedere  alla  loro  formale  liquidazione,  di  dover
adottare i relativi decreti.
 Sono  molti,  infatti,  i  casi in cui, a fronte dell'adozione di un
decreto ministeriale di  conferimento  dell'incarico  di  reggenza  o
supplenza,  il  relativo  decreto  di determinazione del compenso non
viene   adottato,   lasciando   cosi'   l'ente   nell'incertezza   se
corrispondere  o  meno  il  suddetto  compenso,  oppure, quando viene
adottato, tale adempimento viene posto in essere a notevole  distanza
di tempo.
d) Rimborso delle spese di viaggio.
 In   ordine  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente
sostenute e debitamente documentate per i soli incarichi a  scavalco,
tale  diritto  essendo previsto dal succitato accordo integrativo del
23 gennaio 1997, potra' essere riconosciuto, solo a  decorrere  dalla
predetta  data;  pertanto, nessun rimborso spetta per gli incarichi a
scavalco espletati anteriormente.
 Nel caso di uso dell'autovettura propria, il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute dovra' avvenire, cosi' come era gia'
previsto  per  i  titolari  di  segreterie  comunali  consorziate   o
convenzionate,   in   base   alle  indennita'  chilometriche  fornite
dall'A.C.I..
e) Liquidazione dei diritti di segreteria.
 In ordine all'individuazione della base stipendiale di  computo  per
la  liquidazione  dei  diritti di segreteria, si dovranno assumere le
seguenti voci  retributive  del  trattamento  economico  fondamentale
spettante al segretario generale:
  stipendio tabellare;
  retribuzione individuale di anzianita';
  maturato economico, per il periodo dal 1 gennaio 1996;
  indennita' integrativa speciale;
  tredicesima mensilita'.
 Quando  sara'  vigente  l'accordo  integrativo  del 23 gennaio 1997,
allora nella base dello stipendio in godimento dovra' essere inserita
anche la retribuzione di posizione.
 E' comunque esclusa dal predetto computo il compenso incentivante.
f) Disciplina contributiva e fiscale degli incrementi stipendiali.
 In  ordine  alla  disciplina  contributiva  cui   assoggettare   gli
incrementi  stipendiali  in  argomento,  si fa presente che l'art. 14
della legge n. 153/1969, cosi' come  modificato  dall'art.  26  della
legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce che le gratificazioni annuali
e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione spettanti a seguito
di  norme  di  legge  o  di  contratto  aventi  effetto  retroattivo,
indipendenente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono  devono
essere cumulati, ai fini del calcolo dei contribui, alla retribuzione
del mese in cui vengono erogati i medesimi arretrati.
 Da  cio'  si evince che le somme erogate nell'anno 1997, per effetto
della conclusione degli accordi collettivi in esame, dovranno  essere
assoggettate  a  contribuzione  secondo  la  disciplina previdenziale
esistente al momento della loro corresponsione.
 Sotto il profilo fiscale,  si  richiama  l'attenzione  delle  SS.LL.
sulla  modifica  apportata  all'art. 16 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dall'art. 3, comma 82, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, il quale dispone, che a decorrere dal 1  gennaio  1996,
siano  soggetti  a  tassazione separata solo gli emolumenti arretrati
per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad  anni  precedenti,
percepiti  per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi           uti sopravvenuti o per altre cause
non dipendenti dalla volonta' delle parti
 Per  i  suddetti  redditi, soggetti a tassazione separata, l'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  917/1986  stabilisce
che  l'imposta  e'  determinata  applicando  all'ammontare  percepito
l'aliquota corrispondente alla meta' del  reddito  complessivo  netto
del  contribuente  nel  biennio  anteriore all'anno in cui tali somme
sono percepite.
4. Modalita' di decretazione.
 Quest'ufficio ha rilevato che i  decreti  emanati  dalle  SS.LL.  in
virtu'  della  delega ministeriale, nella maggior parte dei casi, non
contengono gli elementi  essenziali  che  consentano  un  semplice  e
rapido riscontro degli stessi.
 Si  forniscono,  pertanto, alcune indicazioni per la predisposizione
in modo corretto ed  uniforme  dei  medesimi  decreti,  i  quali,  in
particolare, dovranno contenere:
  le esatte generalita' del segretario generale (cognome, nome, luogo
e data di nascita) per evitare omonimie;
  gli  estremi  del  decreto  di  immissione in ruolo con indicazione
esplicita della decorrenza;
  esatta indicazione sia di eventuali servizi non di  ruolo  valutati
ai fini della carriera, sia delle decorrenze relative alla promozione
alla   qualifica  di  segretario  comunale  capo  o  alle  qualifiche
immediatamente superiori;
  l'indicazione di eventuali periodi  trascorsi  in  aspettativa  per
motivi  di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con
privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti;
  il termine e  l'autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere  (sessanta
giorni  per  i  ricorsi giurisdizionali dinanzi al T.A.R., centoventi
giorni per i ricorsi al Capo  dello  Stato  e  trenta  giorni  per  i
ricorsi gerarchici al Ministro).
 Cio' premesso, si fa presente che il provvedimento di determinazione
del  trattamento  economico dovra' essere adottato dall'autorita' nel
cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  di  titolarita'  della
segreteria   comunale  o  provinciale,  distinguendo  il  trattamento
economico in fondamentale e  accessorio  secondo  gli  scaglionamenti
previsti nei bienni 1994/1995 e 1996/1997.
 Qualora  il  segretario,  nell'arco  di  vigenza contrattuale, abbia
prestato servizio in qualita' di titolare presso  una  segreteria  di
altra  provincia,  l'autorita',  corrispondente  all'ultima  sede  di
servizio,  dovra'  adottare  il  relativo  decreto   di   trattamento
economico  per  tutto  il  periodo  1994-1996 e, nel contempo, dovra'
trasmetterne,   con   sollecitudine,   copia   all'altra    autorita'
interessata.
 Quest'ultima, al fine di consentire al segretario di poter percepire
gli  emolumenti arretrati per il servizio prestato nel proprio ambito
territoriale,  dovra',  dopo   aver   riscontrato   l'esattezza   del
trattamento economico attribuito, recepirlo in un proprio decreto, da
notificarsi  all'ente  interessato per la liquidazione delle relative
somme arretrate all'avente diritto.
 Qualora il segretario,  nell'arco  di  vigenza  contrattuale,  abbia
prestato  o  presti  servizio,  in qualita' di supplente o reggente a
tempo pieno o continuativo, presso una  segreteria  di  altro  ambito
territoriale,  sara' cura dell'autorita' corrispondente a tale ambito
di  dover  recepire  in  un  proprio decreto il trattamento economico
dovuto all'interessato, per il periodo di  servizio  espletato  o  in
corso  di  espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi
in  argomento,  in  base  a  quanto  fissato   con   decreto   emesso
dall'autorita'  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la sede di
titolarita' del segretario incaricato.
 Inoltre, particolare cura le SS.LL. dovranno riservare ai  segretari
generali   cessati   dal  servizio,  con  diritto  a  trattamento  di
quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi  in  esame,  affinche'
gli  enti  locali  interessati, ai quali dovra' essere notificato con
sollecitudine  il  decreto  di   rideterminazione   del   trattamento
economico,  possano procedere al ricalcolo dei trattamenti provvisori
di pensione e di fine servizio.
 Inoltre, si ritiene opportuno che  i  provvedimenti  emessi  vengano
trasmessi   a   quest'ufficio  in  un  unico  plico  e  distinti  per
qualifiche, unitamente ad un  elenco  riepilogativo  degli  enti  che
hanno assicurato l'esatto adempimento e l'avvenuto espletamento delle
operazioni di conguaglio.
 Si  fa  riserva  di  modificare  le  modalita'  di  trasmissione dei
suddetti provvedimenti, in  virtu'  dell'impegno  assunto  da  questa
direzione   di  predisporre  programmi  informatici  applicativi,  in
ambiente "Windows", contenenti schemi di decreti per  tipologie  piu'
ricorrenti.
 Si   segnala,   da  ultimo,  l'immediata  disponibilita'  di  questa
direzione a formare gruppi di lavoro e di incontro per  la  soluzione
dei  problemi  che  le  SS.LL.  potranno incontrare nell'applicazione
della presente circolare, nonche' gli interni telefonici, 46525708  -
46525467  -  46525185,  della  divisione trattamento economico per le
richieste di chiarimenti o eventuali suggerimenti.
                                         Il direttore generale
                                     dell'Amministrazione civile
                                                Gelati