Art. 5.
 
  La  massa  premi  della  lotteria  potra'  essere ripartita in piu'
categorie.
  Il primo premio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
  Il numero e l'entita' degli altri  premi  saranno  determinati  dal
Comitato  generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei
biglietti.