Art. 2.
  Per  effetto  degli  aumenti  di  cui all'art. 1, a decorrere dal 1
gennaio  1997  l'importo  totale  dell'assegno  spettante  ai  nuclei
familiari  presi in considerazione dal presente decreto e', pertanto,
quello fissato nelle misure indicate nelle tabelle che,  allegate  al
decreto  stesso  e  numerate  da  11  a  20,  ne  costituiscono parte
integrante.