IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 "Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1994 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina"; Visto il decreto 16 agosto 1995 "Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I"); Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996; Considerata la necessita' di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini; Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky; Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori; Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994; Decreta: Art. 1. 1. Su tutto il territorio nazionale e' reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati. 2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presene negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto. 3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. Inoltre in deroga a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982, art. 3, ed esclusivamente negli animali da ingrasso, possono essere utilizzati i vaccini attenuati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. 4. La distribuzione e le modalita' di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni.