IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 "Norme di  profilassi
della  malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie
suina;
  Visto il decreto ministeriale 1 agosto  1994  "Piano  nazionale  di
controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";
  Visto  il decreto 16 agosto 1995 "Divieto di utilizzazione su tutto
il  territorio  nazionale   di   medicina   veterinaria   ad   azione
immunologica  (vaccini  inattivati  GI positivi contro la malattia di
Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I");
  Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996;
  Considerata la necessita' di  attuare  un  programma  nazionale  di
controllo  della  malattia  di Aujeszky la cui presenza causa ingenti
danni agli allevamenti suini;
  Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani
di  controllo,  eradicazione  ed  in  particolare   alla   profilassi
vaccinale della malattia di Aujeszky;
  Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere
volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori;
  Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda
di  modificare  il  piano  nazionale  di  controllo della malattia di
Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Su  tutto  il  territorio  nazionale  e'  reso  obbligatorio  un
programma  di  controllo  della  malattia  di  Aujeszky  basato sulla
profilassi igienico-sanitaria e  sulla  vaccinazione  pianificata  di
tutti i suini allevati.
  2.  Le  misure  minime  di  profilassi igienico-sanitaria di cui al
comma preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato  I.  Le
regioni  e  le province, considerata la situazione igienico-sanitaria
attualmente  presene  negli  allevamenti  del   proprio   territorio,
provvedono  ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di
cui al presente decreto.
  3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli  animali  da
ingrasso  e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivati deleti
regolarmente autorizzati  all'immissione  in  commercio.  Inoltre  in
deroga  a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982,
art. 3, ed esclusivamente negli animali da ingrasso,  possono  essere
utilizzati   i  vaccini  attenuati  deleti  regolarmente  autorizzati
all'immissione in commercio.
  4. La distribuzione e le modalita' di prescrizione dei  vaccini  di
cui  al  presente  decreto  sono effettuate in osservanza delle norme
stabilite da decreto legislativo del  27  gennaio  1992,  n.  119,  e
successive modifiche ed integrazioni.