Art. 2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) suini: tutti i suidi allevati; b) verro: un suino di sesso maschile di eta' superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; c) verretto: un suino di sesso maschile di eta' inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta; e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta' ma non ha ancora partorito; f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione; g) suino da ingrasso: un suino dall'eta' di nove settimane alla macellazione; h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta; i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello; j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti; k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7; l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio; m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio.