Art. 2.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    a) suini: tutti i suidi allevati;
    b) verro: un suino di sesso maschile di eta' superiore  a  dodici
mesi destinato alla riproduzione;
    c)  verretto:  un  suino  di  sesso  maschile di eta' inferiore a
dodici mesi destinato alla riproduzione;
    d) scrofa: un suino di sesso femminile che  ha  partorito  almeno
una volta;
    e)  scrofetta:  un  suino  di sesso femminile che ha raggiunto la
puberta' ma non ha ancora partorito;
    f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e  impiegati  per
la riproduzione;
    g)  suino  da ingrasso: un suino dall'eta' di nove settimane alla
macellazione;
    h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui  si  pratica
la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per
l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;
    i)  allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in
cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono
venduti direttamente al macello;
    j) allevamento da ingrasso: un  allevamento  in  cui  si  pratica
l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;
    k)  allevamento  indenne  da malattia di Aujeszky: un allevamento
qualificato ai sensi dell'art. 7;
    l)  vaccino  inattivato  deleto:  vaccino  allestito  con   virus
inattivato  e  privato  della glicoproteina E regolamente autorizzato
all'immissione in commercio;
    m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus  vivo  e
privato  della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione
in commercio.