Art. 3.
  1. Il programma vaccinale deve essere conforme  a  qunto  stabilito
dall'allegato II che e' parte integrante del presente decreto.
  2.  Per  l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o
detentore si avvale di norma del medico  veterinario  aziendale,  sia
esso  libero  professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da
associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto  e'
autorizzato   a   svolgere   tale   attivita',  previa  comunicazione
all'azienda U.S.L. competente.
  3. Qualora si verifichino  comprovate  necessita'  territoriali  le
aziende  U.S.L.  devono  garantire l'adempimento di quanto prescritto
dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le  regioni
e  le  province autonome possono disporre affinche' le aziende U.S.L.
si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati.
  4.  I  medici  veterinari  che   effettuano   gli   interventi   di
vaccinazione  devono  darne  comunicazione  alla  competente  azienda
unita' sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.