Art. 3. 1. Il programma vaccinale deve essere conforme a qunto stabilito dall'allegato II che e' parte integrante del presente decreto. 2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto e' autorizzato a svolgere tale attivita', previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente. 3. Qualora si verifichino comprovate necessita' territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinche' le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati. 4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unita' sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.