Art. 4. 1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III. 2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova. 3. La scheda di cui al comma 1 verra' aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento. 4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.