Art. 4.
  1.  Al  fine  di  rilevare  elementi  epidemiologici,  il  servizio
veterinario   dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  provvede  alla
compilazione per ogni allevamento di suini, presente  sul  territorio
di  competenza  e  sottoposto  a controllo sierologico, una scheda di
allevamento conforme all'allegato III.
  2.  Le  schede,  di  cui  al  comma  precedente,   sono   compilate
contestualmente  all'esecuzione  del  primo  prelievo  ematico di cui
all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico  sperimentale
competente,   unitamente  ai  campioni  di  sangue  e  al  modulo  di
accompagnamento  campioni,  conforme  all'allegato  IV.  Tali  schede
saranno  inviate  a  cura  dell'istituto zooprofilattico sperimentale
alle regioni e province autonome di competenza insieme  a  copia  del
rapporto di prova.
  3.  La  scheda  di  cui  al  comma  1  verra' aggiornata a cura del
servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo
controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti
sostanziali dell'allevamento.
  4. Le regioni e le province  autonome  possono  individuare  flussi
informativi   diversi  da  quelli  descritti  nel  presente  articolo
assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.