Art. 5. 1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V. 2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, asicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V. 3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI. 4. Il solo riscontro di sieropositivita' alla glicoproteina E, non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria. 5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.