Art. 7.
  1. Dopo 36 mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presene  decreto  i
proprietari  o  detentori interessati possono richiedere alla azienda
U.S.L. competente per territorio  l'ottenimento  della  qualifica  di
allevamento  indenne  da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello
riportato in allegato VII.
  2. In  deroga  al  comma  precedene,  le  regioni  e  le  provincie
autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno
gia'  aderito  al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1
agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi
nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in  tutti  gli  altri
casi.  Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base
al precedente programma, il  cui  riconoscimento  e'  subordinato  ai
requisiti previsti dal comma 4.
  3.  Il  servizio  veterinario  della  azienda  U.S.L.  rilascia  la
predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti
all'allegato  VIII  punto  1  e  comunica  annualmente  al   servizio
veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate.
  4.  La  qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e'
mantenuta se sono soddisfatte le  condizioni  stabilite  in  allegato
VIII punto 2.
  5.  Il Ministero della sanita', in funzione dei risultati raggiunti
dal piano, potra' modificare le modalita' di attuazione del  presente
articolo  nonche'  definire  quelle relative all'accreditamento delle
province e delle regioni.