Art. 7. 1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presene decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII. 2. In deroga al comma precedene, le regioni e le provincie autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno gia' aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento e' subordinato ai requisiti previsti dal comma 4. 3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate. 4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2. 5. Il Ministero della sanita', in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potra' modificare le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni.