Art. 8. 1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono gia' accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore. 2. Il Ministero della sanita', sulla base dell'andamento del piano, stabilisce con proprio decreto il divieto di introduzione di animali sieropositivi alla glicoproteina E negli allevamenti di suini destinati alla riproduzione.