Art. 8.
  1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne
o che sono gia' accreditate possono essere introdotti  esclusivamente
suini  provenienti  da  aziende con qualifica sanitaria equivalente o
superiore.
  2. Il Ministero della sanita', sulla base dell'andamento del piano,
stabilisce con proprio decreto il divieto di introduzione di  animali
sieropositivi   alla  glicoproteina  E  negli  allevamenti  di  suini
destinati alla riproduzione.