Art. 9. 1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito. 2. Le spede relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore. 3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996. 4. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazione di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali.