Art. 9.
  1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e  quelle  relative
all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario
o detentore, a carattere gratuito.
  2.   Le  spede  relative  all'acquisto  di  vaccini  ed  alla  loro
inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.
  3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono  a
totale  carico  del proprietario o detentore sulla base delle tariffe
stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto  riguarda
gli  esami  di  laboratorio  sulla  base  del  decreto ministeriale 6
novembre 1996.
  4. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad  offrire
la  massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico
e profilassi provvedendo al contenimento degli animali.  In  caso  di
inadempienza  le  operazione di cui sopra sono eseguite d'ufficio con
addebito delle spese a carico  del  proprietario  o  detentore  degli
animali.