Art. 2.
  1.  Il  prefetto  di  Treviso  e' nominato commissario delegato per
tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza,  compresi  quelli
relativi  ai  dissesti  idrogeologici  verificatisi o aggravatisi nei
territori di cui all'art. 1.
  2. Il commissario delegato per  l'espletamento  dell'incarico  puo'
nominare un vice - commissario.
  3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il
commissario  si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore
idrogeologico composto da due componenti del Gruppo Nazionale  difesa
catastrofi  idrogelogico  (G.N.D.C.I.)  di  cui  uno  con funzione di
presidente,  designati  dal   Sottosegretario   di   Stato   per   il
coordinamento della protezione civile, da un tecnico della provincia,
designato dal presidente, da un tecnico del provveditorato alle opere
pubbliche, da un tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, da un
tecnico  designato  dal  presidente  della  regione  e  da un tecnico
designato dall'autorita' di bacino. All'onere  di  funzionamento  del
comitato,  valutato  in  lire  200  milioni,  si  fa  fronte  con  le
disponibilita' di cui all'art. 5.
  4.   Per   l'espletamento   dell'attivita'   tecnico-amministrativa
connessa  all'attuazione  degli interventi il Commissario delegato si
avvale  degli  uffici  statali  e  regionali  competenti  nonche'  di
personale aggiuntivo appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno
mediante chiamata nominativa, previo assenso degli interessati.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e al successivo
art. 3 al commissario delegato e' assegnata una  somma  di  lire  5,1
miliardi  per  la realizzazione degli interventi prioritari. L'intera
somma e' posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.