Art. 2. 1. Il prefetto di Treviso e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori di cui all'art. 1. 2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vice - commissario. 3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico composto da due componenti del Gruppo Nazionale difesa catastrofi idrogelogico (G.N.D.C.I.) di cui uno con funzione di presidente, designati dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, da un tecnico della provincia, designato dal presidente, da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, da un tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, da un tecnico designato dal presidente della regione e da un tecnico designato dall'autorita' di bacino. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 5. 4. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi il Commissario delegato si avvale degli uffici statali e regionali competenti nonche' di personale aggiuntivo appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno mediante chiamata nominativa, previo assenso degli interessati. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato e' assegnata una somma di lire 5,1 miliardi per la realizzazione degli interventi prioritari. L'intera somma e' posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.