Art. 6.
  1.  Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i
macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3
della  presente  ordinanza  possono  circolare,   sulle   strade   ed
autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in
cui   detto   trasporto   e'  normalmente  interdetto  dalle  vigenti
disposizioni,   su   specifica   autorizzazione   della    competente
prefettura.