Art. 7.
  1.  Per  gli  interventi  necessari ad assicurare i primi soccorsi,
compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per  il  rimborso
degli  oneri  sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per le
esigenze  di  lavoro  straordinario  prestato  dal  personale   della
prefettura   di   Treviso,   e'  assegnata  al  commissario  delegato
complessivamente la somma di lire novanta milioni. A detti interventi
si applicano le deroghe di cui al precedente art.  4  e  al  relativo
onere  si  provvede  a  carico  del  capitolo  7615  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.