Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 2. Le predette attivita' sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni. 3. Tra le attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienicosanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra, (( in mancanza di soluzioni diverse )) , in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonche' ogni altra attivita' che si rendesse comunque necessaria (( ivi comprese attivita' proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione. )) 4. (( In conformita' ai principi di cui al comma 1 e con le modalita' ivi indicate )) , il Ministro dell'interno e le autorita' di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresi', alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attivita' di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano (( attivita' di trasporto. )) 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attivita' dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalita' umanitarie e definisce le modalita' di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.