Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art. 15, comma 5,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Per  fare fronte  alla grave  situazione di  emergenza derivante
dall'eccezionale afflusso nel territorio  dello Stato di stranieri di
cittadinanza   albanese,   il   Ministro  dell'interno   e   per   il
coordinamento  della protezione  civile e  i prefetti  delle province
interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso
e di assistenza da svolgere  nei confronti dei predetti stranieri, ad
operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme
di  contabilita'  generale dello  Stato,  nel  rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico.
  2. Le predette attivita' sono svolte,  in coerenza con i principi e
i  doveri  di  accoglienza  umanitaria, quali  misure  di  protezione
temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave
pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi in atto
nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.
  3. Tra le attivita' di cui  al comma 1 sono ricomprese anche quelle
dirette    ad   assicurare    l'assistenza   igienicosanitaria,    il
trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove
occorra,  (( in  mancanza  di  soluzioni diverse  ))  , in  strutture
alberghiere e  similari, il  rimpatrio, il risarcimento  di eventuali
danni,  nonche'  ogni  altra   attivita'  che  si  rendesse  comunque
necessaria   ((  ivi   comprese   attivita'   proprie  connesse   con
l'inserimento,  l'integrazione sociale  e culturale  e la  formazione
professionale e l'istruzione. ))
  4.  (( In  conformita' ai  principi  di cui  al  comma 1  e con  le
modalita' ivi indicate  )) , il Ministro dell'interno  e le autorita'
di   pubblica  sicurezza   delle  province   interessate  provvedono,
altresi',  alle  operazioni  di rimpatrio,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli
stessi fini  possono essere  stipulati accordi  e convenzioni  con la
Croce  rossa  italiana,  con  organismi,  anche  internazionali,  che
svolgono attivita'  di assistenza  per stranieri  e con  soggetti che
esercitano (( attivita' di trasporto. ))
  5. Il Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per  sua delega, il
Ministro dell'interno  promuove e  coordina l'attivita'  dei Ministri
competenti,  delle amministrazioni  dello Stato,  degli enti  locali,
della  Croce   rossa  italiana   e  di   ogni  altra   istituzione  e
organizzazione  operante  per  finalita' umanitarie  e  definisce  le
modalita' di  collaborazione delle regioni, degli  enti locali, delle
organizzazioni  non  governative  (ONG)   e  delle  organizzazioni  e
associazioni  di  volontariato  in   merito  al  coordinamento  degli
interventi per il primo soccorso.