Art. 2. 1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria (( e di protezione, se esposti in patria a grave pericolo per l'incolumita' personale )) , ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. A tale fine, il questore puo' rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto stabilito al comma 2, il nulla osta provvisorio e' revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 non e' rilasciato o, se gia' rilasciato, e' revocato nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati per attivita' connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attivita' comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumita' delle persone. 3. Nei confronti delle persone cui non e' rilasciato o e' revocato il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessita' di pubblico soccorso, il questore provvede al respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera, adottando, anche avvalendosi della forza pubblica, le misure occorrenti affinche' gli interessati non si sottraggano all'esecuzione del provvedimento. Avverso il respingimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma la misura e' eseguita anche in pendenza del ricorso. 4. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, anche se soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di taluno dei reati previsti in materia di immigrazione clandestina, di prostituzione, di traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto in appositi moduli processo verbale, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. 5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura del questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorita' che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma il provvedimento e' eseguito anche in pendenza del ricorso.
Riferimenti normativi: - Il comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) cosi' recita: "Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autotrita' giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a provvedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri".