Art. 2.
  1. Il  Ministero dell'interno,  fatte salve  le esigenze  di tutela
dell'ordine  pubblico e  della  sicurezza dello  Stato, cura  l'avvio
degli  stranieri di  cittadinanza  albanese  bisognosi di  assistenza
umanitaria (( e di protezione, se  esposti in patria a grave pericolo
per l'incolumita' personale  )) , ai sensi del  comma 1 dell'articolo
1,  alle strutture  di primo  soccorso individuate  o realizzate  sul
territorio nazionale.  A tale  fine, il  questore puo'  rilasciare un
nulla  osta  provvisorio  di   ingresso  e  soggiorno  in  territorio
nazionale, valido per  sessanta giorni e prorogabile  fino a novanta.
Oltre a  quanto stabilito al  comma 2,  il nulla osta  provvisorio e'
revocato  quando  siano  venute  meno  le  condizioni  che  ne  hanno
determinato il rilascio.
  2. Fermo  restando quanto  previsto dall'articolo  7, comma  5, del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 28  febbraio 1990, n.  39, il  nulla osta
provvisorio  di  cui  al  comma  1  non  e'  rilasciato  o,  se  gia'
rilasciato,  e' revocato  nei confronti  dei cittadini  di Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea  segnalati per  attivita'  connesse
all'organizzazione o  all'agevolazione dell'immigrazione clandestina,
della prostituzione, del traffico di  armi e di sostanze stupefacenti
o  psicotrope,  ovvero  per  attivita'  comunque  pericolose  per  la
sicurezza pubblica o  per gravi reati contro la  vita e l'incolumita'
delle persone.
  3. Nei confronti delle persone cui  non e' rilasciato o e' revocato
il nulla osta  provvisorio di cui al comma 1,  esaurite le necessita'
di  pubblico  soccorso, il  questore  provvede  al respingimento  con
accompagnamento   immediato   alla    frontiera,   adottando,   anche
avvalendosi della forza pubblica,  le misure occorrenti affinche' gli
interessati  non  si  sottraggano all'esecuzione  del  provvedimento.
Avverso  il  respingimento  e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al
tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorita'
che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente
rappresentanza  diplomatica o  consolare  italiana, ma  la misura  e'
eseguita anche in pendenza del ricorso.
  4.  Nel corso  di operazioni  di polizia  finalizzate al  contrasto
dell'immigrazione  clandestina, gli  ufficiali e  agenti di  pubblica
sicurezza  operanti   nelle  province   di  confine  e   nelle  acque
territoriali  possono procedere  al  controllo e  alle ispezioni  dei
mezzi  di trasporto  e delle  cose trasportate,  anche se  soggetti a
speciale  regime   doganale,  quando,   in  relazione   a  specifiche
circostanze  di  luogo  e  di tempo,  sussistono  fondati  motivi  di
ritenere che possano  essere utilizzati per la  commissione di taluno
dei  reati  previsti  in  materia  di  immigrazione  clandestina,  di
prostituzione,  di traffico  di  armi o  di  sostanze stupefacenti  o
psicotrope. Dell'esito dei controlli e  delle ispezioni e' redatto in
appositi moduli processo verbale,  che e' trasmesso entro quarantotto
ore  al procuratore  della Repubblica,  il quale,  se ne  ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
  5. Nei confronti  dello straniero che, a  richiesta degli ufficiali
ed  agenti di  pubblica sicurezza,  non esibisce,  senza giustificato
motivo, il permesso di soggiorno  ovvero il nulla osta provvisorio di
cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura
del  questore con  accompagnamento immediato  alla frontiera  a mezzo
della  forza  pubblica.  Contro  il provvedimento  di  espulsione  e'
ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
del luogo  ove ha  sede l'autorita'  che lo ha  emesso, anche  per il
tramite  della  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
italiana,  ma il  provvedimento  e' eseguito  anche  in pendenza  del
ricorso.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il   comma 5 dell'art.  7 del D.L.  n. 416/1989 (Norme
          urgenti in materia   di asilo   politico, di    ingresso  e
          soggiorno   dei      cittadini   extracomunitari   e     di
          regolarizzazione dei  cittadini extracomunitari ed  apolidi
          gia'  presenti nel   territorio dello Stato)  cosi' recita:
          "Il Ministro   dell'interno, con   decreto  motivato,  puo'
          disporre  per  motivi  di  ordine   pubblico o di sicurezza
          dello    Stato  l'espulsione  e  l'accompagnamento     alla
          frontiera    dello straniero   di   passaggio   o residente
          nel   territorio   dello   Stato,   previo    nulla    osta
          dell'autotrita'    giudiziaria ove   lo straniero   risulti
          sottoposto  a provvedimento penale.   Del  decreto    viene
          data  preventiva   notizia al Presidente del  Consiglio dei
          Ministri ed  al Ministro  degli affari esteri".