Art. 3.
  1. Per le finalita' di  cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno
puo'  disporre  aperture  di  credito a  favore  dei  prefetti  delle
province interessate, con limite di  importo anche superiore a quello
previsto  dall'articolo 56  del regio  decreto 18  novembre 1923,  n.
2440, e successive modificazioni.
  2.  Le  spese  sono   sostenute  direttamente  dalle  prefetture  o
rimborsate,  sempre  attraverso  le  prefetture,  ad  amministrazioni
pubbliche, ad  enti locali,  a organismi pubblici  e privati  anche a
carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.
  3. I funzionari delegati presentano  il rendiconto della gestione a
norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1
e successive modificazioni.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo   dell'art. 56 del R.D. n.  2440/1923 (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione  del patrimonio  e  sulla
          contabilita'  generale dello Stato),  cosi' come modificato
          dall'articolo  unico della legge 26 marzo 1975, n.  92,  e'
          il seguente:
            "Art.   56.    -  Possono   essere  autorizzate,   presso
          l'istituto incaricato del servizio  di tesoreria, nel  caso
          in    cui  l'adozione di altra   forma   di pagamento   sia
          compatibile  con la  necessita'  dei servizi,  aperture  di
          credito  a  favore di funzionari delegati, per il pagamento
          delle  seguenti  spese,  sia  in  conto  della   competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
            2)    spese  fisse    ed indennita',   quando non   siano
          prestabilite   in somma   certa,  nonche'    indennita'  di
          missione  e   di trasferimento   e compensi  per il  lavoro
          straordinario   per il   personale  che    presta  servizio
          presso gli uffici periferici;
            3)  retribuzioni al personale  dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
            4) spese  da farsi  in occorrenze straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
            5)    spese di   qualsiasi natura  per  le quali  leggi e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
            6)  spese  di    riscossione  delle entrate indicate   in
          apposito elenco per capitoli,   da unirsi   alla  legge  di
          approvazione  dello    stato  di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro;
            7)   assegni  fissi    e  indennita'    degli  ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della truppa e dei quadrupedi e  per  servizi   di  rimonta
          e   acquisto   dei     Corpi,   istituti    e  stabilimenti
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
            8)  paghe  ed assegni ai  Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
            9)  somme  da  pagarsi  all'estero  e   per   fornire   i
          fondi      alle  legazioni,     consolati     e    missioni
          all'estero,  nonche'   alle   navi viaggianti  fuori  dello
          Stato;
            10)  pagamenti   in conto,   dipendenti da contratti  con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro  o consorzi
          di cooperative, ovvero da      altri      contratti      di
          forniture   e    lavori   per   i   quali l'amministrazione
          giudichi opportuna tale forma di pagamento;
            11)   pagamenti relativi    alla  devoluzione    ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente precette.
            Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le
          aperture  di  credito  per  ciscun  capitolo  di  spesa non
          possono superare, singolarmente,  il  limite  di  lire  480
          milioni,  salvo  maggiori  limiti  stabiliti da particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
            Per le  spese di  cui al  n. 10) devono   farsi  aperture
          di  credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
          lavoro".
            Il limite  di  cui  al    penultimo  comma  dell'articolo
          sopraindicato  e' stato   elevato a  900 milioni  dall'art.
          19    della  legge    22  dicembre  1984,  n.  887   (legge
          finanziaria 1985).
            -   Per   l'argomento   del  R.D.  n. 2440/1923  si  veda
          nella  nota precedente. Il testo degli  articoli  60  (come
          modificato  dall'art.  32, comma 8, della legge 28 febbraio
          1986, n. 41) e 61 di tale decreto e' il seguente:
            "Art. 60.  - Ogni  semestre, o  in questi altri   periodi
          che  fossero   stabiliti  da speciali  regolamenti,  e,  in
          ogni   caso,   al termine  dell'esercizio,    i  funzionari
          delegati  devono  trasmettere i conti delle  somme erogate,
          insieme con i   documenti giustificativi,  alla  competente
          amministrazione  centrale    per  i  riscontri  che ritenga
          necessari.
            Tali riscontri possono anche  essere  affidati  a  uffici
          provinciali  e compartimentali   di   controllo,   mediante
          decreto    ministeriale,    da  emanarsi  di  concerto  col
          Ministro  delle  finanze  (ora  col Ministro del tesoro per
          effetto del D.Lgs. 22 giugno  1944, n. 154, n.d.r. ) e  nel
          quale   saranno  stabiliti  i  limiti e  le  modalita'  dei
          riscontri medesimi.
            I  rendiconti sono  trasmessi alla  ragioneria  centrale,
          la  quale,  eseguiti     i     riscontri     contabili   ed
          eseguite    le     occorrenti registrazioni  nelle  proprie
          scritture,  ne  cura  l'invio  alla  Corte dei conti per la
          revisione definitiva.
            La Corte nell'eseguire i riscontri di sua  competenza  ha
          facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
            Il rendiconto per  le aperture di credito di cui  al n. 8
          dell'art.    56  e' reso al   termine della fornitura o del
          lavoro  ed e' unito agli atti per  l'emissione dell'assegno
          al saldo. E'   pero'  reso    in  ogni  caso  al    termine
          dell'esercizio,    se  il  pagamento    del saldo   non sia
          disposto nell'esercizio stesso.
            I rendiconti   delle spese da pagare    all'estero  e  di
          quelle    per  le  navi viaggianti fuori dello Stato   sono
          presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
            I   funzionari   che   non    osservino      i    termini
          stabiliti    per    la  presentazione    dei   conti   sono
          passibili,       indipendentemente       dagli    eventuali
          provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura
          e  con    le  modalita'  da   determinarsi dal regolamento,
          fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei   conti
          ai termini del successivo art. 83.
            Art.  61.  -  Le  somme   riscosse da funzionari delegati
          sulle aperture di credito e che  non  siano  state  erogate
          alla  chiusura  dell'esercizio possono  essere   trattenute
          per    effettuare   pagamenti    di   spese  esclusivamente
          riferibili all'esercizio scaduto.
            La  giustificazione di  tali pagamenti e' compresa  in un
          rendiconto suppletivo  da  presentarsi  non  oltre il    30
          settembre,   ferme  le disposizioni speciali  relative alle
          spese per  l'esecuzione di opere pubbliche.
            Le somme non   erogate  alla  chiusura  del    rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria.
            Al  termine dell'esercizio  le aperture di credito  fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata".
            Il  termine  del   30 settembre, di cui al secondo  comma
          dell'art.  61  soprariportato,  e'   stato   implicitamente
          sostituito   dal   termine   del   31  marzo,  per  effetto
          dell'ultimo comma  dell'art. 5 della legge  1  marzo  1964,
          n.   62,   che   ha  cosi' disposto:  "I  termini  relativi
          agli adempimenti connessi direttamente  o    indirettamente
          con  la  formazione  e  la    gestione  del  bilancio    di
          previsione,    nonche'  con  la    resa  dei  conti  ed  il
          rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o
          regolamentari,  generali  e speciali, di contabilita' dello
          Stato - o ad esse  collegate o che ad  esse facciano sempre
          riferimento  - sono spostati in  corrispondenza  dei  nuovi
          termini fissati con la presente legge  (la  quale  ha,  fra
          l'altro,    stabilito,    a   modifica   delle disposizioni
          originarie,  che l'anno finanziario debba   iniziare  il  1
          gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r. )".