Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno puo' disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione. 3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia compatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per il lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente precette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciscun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraindicato e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985). - Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda nella nota precedente. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto e' il seguente: "Art. 60. - Ogni semestre, o in questi altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgs. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r. ) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno al saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. - Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, e' stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964, n. 62, che ha cosi' disposto: "I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r. )".