Art. 4.
  1.  Per le  esigenze previste  dal presente  decreto, ivi  comprese
quelle relative alle attivita' amministrative, tecniche e logistiche,
al  trattamento  di missione  e  all'espletamento  di prestazioni  di
lavoro  straordinario  anche  in  deroga ai  limiti  stabiliti  dalla
vigente normativa da parte del  personale delle Forze di polizia, del
personale appartenente  ai ruoli del  Corpo nazionale dei  vigili del
fuoco e del restante  personale dipendente dal Ministero dell'interno
e  dal  Dipartimento  della   protezione  civile  in  relazione  alle
attivita'  di   cui  all'articolo  1,  nonche'   quelle  relative  al
trattamento  economico  accessorio  spettante al  personale  militare
delle  Forze  armate  che  collabora con  le  autorita'  di  pubblica
sicurezza, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva di lire 21.500 milioni
per l'anno 1997.
  2. All'onere  derivante dal comma  1 si provvede  mediante utilizzo
delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello
stato di previsione del Ministero  dell'interno. Tali somme sono allo
scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con
decreto   del  Ministro   del  tesoro,   su  proposta   del  Ministro
dell'interno,  ad appositi  capitoli  anche di  nuova istituzione  da
iscrivere nel predetto stato di  previsione. Con decreti del Ministro
del  tesoro, su  proposta del  Ministro dell'interno,  possono essere
disposte in  corso d'esercizio, sulla base  delle effettive esigenze,
variazioni compensative tra i predetti capitoli.
  3.  I  contributi  e  i  versamenti di  fondi  di  enti  e  privati
specificamente  destinati  al  soccorso degli  stranieri  affluiscono
all'entrata del bilancio  dello Stato per essere  riassegnati, con le
modalita' di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.
  4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applica l'articolo 18
della legge  24 febbraio  1992, n. 225,  nonche' le  disposizioni ivi
richiamate.
  5. Sono  fatti salvi  i provvedimenti  comunque adottati  fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto per le finalita' nello
stesso indicate.
 
          Riferimenti normativi:
            -   L'art.   6   del   D.L.   24   aprile  1997,  n.  108
          (Partecipazione italiana alle iniziative  internazionali in
          favore dell'Albania),  in corso di  conversione  in  legge,
          cosi' dispone:
            "Art.  6  (Modificazioni al decreto-legge 20 marzo  1997,
          n. 60).  - 1.  Le spese relative agli interventi  di    cui
          all'articolo  1  del  decreto-legge  20  marzo 1997, n. 60,
          sono poste a  carico  del  capitolo  4239  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno.
            2.   All'art.  4  del  decreto-legge  20 marzo  1997,  n.
          60,  sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
            ''  1.  Per  finanziare  gli    interventi  previsti  dal
          presente   decreto,   ivi   compresi        le    attivita'
          amministrative,  tecniche  e logistiche, il trattamento  di
          missione  e  le prestazioni  di lavoro  straordinario nelle
          attivitadi cui all'art. 1,    anche  in  deroga  ai  limiti
          stabiliti  dalla  vigente   normativa, del personale  delle
          Forze di  polizia, del personale appartenente  ai ruoli del
          Corpo nazionale dei    vigili  del  fuoco  e  del  restante
          personale  dipendente  dal  Ministero dell'interno, nonche'
          del personale   del   Ministero della   sanita'    e  degli
          altri   Ministeri   interessati,   del  Dipartimento  della
          protezione civile e del personale  militare   delle   Forze
          armate,  e'    autorizzata    la   spesa aggiuntiva di lire
          21.500 milioni per l'anno 1997''.
            b) il  secondo e il terzo   periodo del  comma  2    sono
          sostituiti  dai  seguenti: ''Tali  somme sono,  allo scopo,
          conservate nel   conto dei  residui  per    essere  versate
          all'entrata  del   bilancio dello   Stato e successivamente
          riassegnate, con decreto    del  Ministro  del  tesoro,  ad
          appositi    capitoli,  anche    di  nuova   istituzione, da
          iscrivere negli stati di  previsione delle  amministrazioni
          interessate.  Con decreti del  Ministro   del tesoro,    su
          proposta    del  Ministro    dell'interno,  possono  essere
          disposte, in   corso di esercizio   e  sulla    base  delle
          effettive  esigenze  connesse  all'attuazione del  presente
          decreto,  variazioni    compensative    tra    i   relativi
          capitoli   dello    stato    di  previsione  del  Ministero
          dell'interno''".
            - La  legge n. 225/1992  reca: "Istituzione del  Servizio
          nazionale  della  protezione civile". Si trascrive il testo
          del relativo art. 18:
            "Art. 18  (Volontariato). - 1.   Il Servizio    nazionale
          della  protezione   civile     assicura   la    piu'  ampia
          partecipazione   dei  cittadini,  delle  organizzazioni  di
          volontariato   di   protezione   civile   all'attivita'  di
          previsione, prevenzione  e    soccorso,  in  vista    o  in
          occasione  di calamita'  naturali, catastrofi  o eventi  di
          cui  alla presente legge.
            2.  Al fine  di cui al comma  1, il Servizio riconosce  e
          stimola le iniziative di volontariato civile e ne  assicura
          il coordinamento.
            3.   Con  decreto  del  Presidente della  Repubblica,  da
          emanarsi, secondo le procedure   di cui all'art.  17  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega    ai  sensi  dell'art. 1, comma 2,   della presente
          legge, del   Ministro   per    il    coordinamento    della
          protezione    civile,   si provvede  a  definire i  modi  e
          le   forme di   partecipazione    delle  organizzazioni  di
          volontariato  nelle    attivita'  di protezione civile, con
          l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
            a)    la    previsione   di     procedure     per      la
          concessione      alle  organizzazioni di contributi per  il
          potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento  della
          preparazione tecnica;
            b)  la    previsione  delle procedure per   assicurare la
          partecipazione  delle  organizzazioni    all'attivita'   di
          predisposizione    ed  attuazione  di  piani  di protezione
          civile;
            c)  i  criteri gia'  stabiliti  dall'ordinanza  30  marzo
          1989,    n.    1675/FPC, del Ministro per  il coordinamento
          della  protezione  civile,  pubblicata    nella    Gazzetta
          Ufficiale   n.   81   del   7   aprile   1989, d'attuazione
          dell'art. 11  del decreto-legge 26 maggio   1984,  n.  159,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
          n. 363, in materia di volontariato   di protezione  civile,
          in  armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991,
          n. 266.
            3-bis.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di conversione del
          presente decreto, si  provvede a   modificare il    decreto
          del    Presidente  della  Repubblica  21 settembre 1994, n.
          613".