Art. 4. 1. Per le esigenze previste dal presente decreto, ivi comprese quelle relative alle attivita' amministrative, tecniche e logistiche, al trattamento di missione e all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa da parte del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle attivita' di cui all'articolo 1, nonche' quelle relative al trattamento economico accessorio spettante al personale militare delle Forze armate che collabora con le autorita' di pubblica sicurezza, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono allo scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione da iscrivere nel predetto stato di previsione. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte in corso d'esercizio, sulla base delle effettive esigenze, variazioni compensative tra i predetti capitoli. 3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalita' di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa. 4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le disposizioni ivi richiamate. 5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalita' nello stesso indicate.
Riferimenti normativi: - L'art. 6 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania), in corso di conversione in legge, cosi' dispone: "Art. 6 (Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60). - 1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. All'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: '' 1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attivita' amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attivitadi cui all'art. 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonche' del personale del Ministero della sanita' e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997''. b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: ''Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno''". - La legge n. 225/1992 reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". Si trascrive il testo del relativo art. 18: "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".