Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il collocamento della quarta tranche  dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento  dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
terza  tranche e  verra' assegnata  con le  modalita' indicate  negli
articoli 12  e 13  del citato  decreto del 9  maggio 1997,  in quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 27 maggio 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi  compresa quella di cui all'art. 1 del
presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle  medesime aste, agli
stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.