Art. 2.
  1.  Il  presidente della  regione  Umbria  e' nominato  commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  quelli relativi  ai dissesti  idrogeologici verificatisi  o
aggravatesi nei  territori di cui  all'art. 1 e con  esclusione degli
interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 9.
  2. Il  commissario delegato  per l'espletamento  dell'incarico puo'
nominare un vicecommissario.
  3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 4, il
commissario si avvale  di un comitato tecnico  dallo stesso nominato.
Assume  i  compiti e  le  funzioni  del  Comitato tecnico  il  gruppo
tecnicoscientifico, di cui in premessa, gia' costituito dalla regione
Umbria  e  dal  Gruppo  nazionale  difesa  catastrofi  idrogeologiche
(G.N.D.C.I.) integrato  da un rappresentante del  Provveditorato alle
opere  pubbliche  per la  regione  Umbria  e del  compartimento  ANAS
dell'Umbria.  All'onere di  funzionamento del  comitato, valutato  in
lire  200 milioni,  si  fa fronte  con le  disponibilita'  di cui  al
successivo art. 3, comma 3.