Art. 3.
  1. Per  gli interventi di  cui all'art.  2, comma 1,  il fabbisogno
complessivo stimato e'  di lire 20 miliardi. La regione  Umbria e gli
enti locali interessati sono autorizzati  a contrarre mutui, ai sensi
dell'art. 9 della  legge 31 dicembre 1996, n. 677,  per un periodo di
anni venti.
  2.  L'onere di  ammortamento  e' a  carico  del Dipartimento  della
protezione civile, nella misura del 75% pari a lire 1,95 miliardi per
ciascun anno, a  valere sulle disponibilita' del  capitolo 7615 della
rubrica 6  dello stato di  previsione della Presidenza  del Consiglio
dei Ministri  in applicazione  di quanto  disposto dall'art.  9 della
legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  3. Per il  funzionamento del comitato di cui all'art.  2, comma 3 e
per l'avvio  di attivita'  progettuali di cui  al successivo  art. 4,
comma 3 e' assegnata una somma di lire 1.200 milioni che verra' posta
a carico del capitolo 7615 della  rubrica 6 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.