Art. 6.
  1. Il commissario  delegato, per le occupazioni d'urgenza  e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi, di cui  all'art. 4, una volta che emette il
decreto  di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da   ogni  altro
adempimento, provvede alla redazioni dello stato di consistenza e del
verbale  di  immissione in  possesso  dei  suoli  anche con  la  sola
presenza di due testimoni.