Art. 8.
  1.  Per  l'assistenza  ai  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi
distrutti o dichiarati inagibili, e'  assegnato un contributo fino ad
un massimo  di lire 20  milioni per ciascun nucleo  familiare, tenuto
anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.
  2. Per  l'autonoma sistemazione  di ogni nucleo  familiare evacuato
dall'alloggio  distrutto  o  dichiarato inagibile,  e'  assegnato  un
contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.
  3.  All'assegnazione  dei contributi  di  cui  ai commi  precedenti
provvede il  commissario delegato avvalendosi dei  sindaci dei comuni
in cui risiedono i nuclei familiari interessati.
  4. I contributi di  cui ai commi 1 e 2  devono essere erogati entro
quindici giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi  da parte dei
sindaci.
  5. All'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 435 milioni, si
provvede con le  disponibilita' di cui al capitolo 7615  - rubrica 6,
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.