IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183 / 1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE del Consigio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/06 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Konver; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96) 3024 del 12 novembre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare in favore delle zone interessate o non interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 46,086 Mecu per il periodo 1996 - 1997 - ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 - a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 103,248 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987; Considerato che con nota n. 96432735, in data 15 ottobre 1996, la Commissione europea ha comunicato l'attribuzione della riserva e prorogato al 31 dicembre 1999 la data limite per l'assunzione degli impegni relativi all'iniziativa comunitaria Konver; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, per il periodo 1996 - 1997, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della quota statale per gli anni 1998 e 1999; Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153094 in data 27 febbraio 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Konver, relativa alla riconversione e diversificazione delle attivita' economiche nel settore della difesa, per il periodo 1996 - 1997 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 103,248 miliardi di lire, di cui 56,051 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e 47,197 miliardi di lire con disponibilita' esistenti su leggi di settore e delle regioni interessate, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita', sulla base di richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo. Il predetto Ministero tiene conto, nell'attribuzione dei pagamenti successivi al primo anticipo della quota nazionale e comunitaria, dei livelli di spesa effettivamente sostenuti. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascun intervento. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 5. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166