IL COMITATO ISTITUZIONALE
   Pemesso che:
   -  il  Comitato  istituzionale  con atto deliberativo n. 20 del 17
luglio 1996 ha approvato le misure temporanee di salvaguardia di  cui
all'art.  17,  comma  6-bis  della legge 18 maggio 1989, n. 183 per i
torrenti Arno, Rile e Tenore;
   - l'art. 5, del precitato atto deliberativo prevede che "i  comuni
e  gli  enti  interessati  possono  inoltrare  alla regione Lombardia
proposte di modifica alle presenti misure temporanee di  salvaguardia
e  al  relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorita' di bacino del
fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte  formulate,
e  cosi'  anche  quelle da apportare in seguito alla realizzazione di
opere di salvaguardia idraulica, proporra' la  relativa  delibera  al
Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.";
   Considerato che:
   -  la  regione  Lombardia  con nota n. 1853 del 15 gennaio 1997 ha
invitato all'Autorita' di bacino del fiume Po le  seguenti  richieste
di  variazione  di  delimitazione  delle  aree  sottoposte al vincolo
temporaneo di salvaguardia del torrente Arno:
     1. Comune di  Gazzada  Schianno  (nota  prot.  n.  7979  del  13
novembre  1996); la richiesta riguarda un'area che e' stata vincolata
in base alle segnalazioni dell'amministrazione comunale. Il comune ha
inoltrato una delimitazione piu' dettagliata  in  scala  1:2.000  che
modifica lievemente la versione approvata;
     2.  Comune  di Morazzone (nota prot. 9872 del 12 novembre 1996);
la richiesta riguarda un'area che e' stata  vincolata  in  base  alle
precedenti   segnalazioni   del   comune.   Il   comune  inoltra  una
delimitazione piu' dettagliata  in  scala  1:2.000  che  presenta  un
andamento piu' aderente alla morfologia dei terreni;
     3. Comune di Solbiate Arno:
       la  giunta comunale con la delibera n. 163 del 9 novembre 1996
ha stabilito  di  trasmettere  alla  regione  Lombardia  le  seguenti
richieste di modifica presentate da privati:
         a)  Immobiliare  San  Paolo s.r.l.: la richiesta riguarda la
rimozione del vincolo su un'area edificata di proprieta' della citata
immobiliare , al  fine  di  permettere  i  lavori  di  ampliamento  e
ristrutturazione per esigenze familiari;
         b)   societa'  Leroy  Merlin  Italia  s.p.a.:  la  richiesta
riguarda la rimozione del vincolo per costruire una  tettoia  in  una
zona  gia'  destinata  a deposito materiali, o che venga riconosciuta
l'estraneita' dell'intervento dalle norme di salvaguardia;
         c) sig. Pavan Antonio: la richiesta  riguarda  la  rimozione
del  vincolo  dal  comparto  immobiliare  di  proprieta', composto da
insediamento produttivo e casa di civile abitazione,  per  permettere
la riconversione dell'azienda e la riqualificazione ambientale;
     4. Il comune ha trasmesso con nota prot. n. 6054 del 19 novembre
1996  la richiesta di ratifica del vincolo per la realizzazione di un
impianto tecnologico.
   Visti:
   -  l'art.  12,  comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
cosi' come modificato ed  integrato  dalla  legge  di  conversione  4
dicembre  1993,  n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  Comitato
istituzionale,  adottano  misure  di  salvaguardia...  (omissis).  Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti  e  restano  in
vigore  fino  all'approvazione  del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni ... (omissis) ...";
   - il parere espresso dal Comitato tecnico,  nella  seduta  del  25
febbraio  1997,  previa istruttoria da parte della segreteria tecnica
dell'Autorita' di  bacino  del  fiume  Po  e  della  sottocommissione
assetto  idrogeologico,  che  ha  ritenuto  accoglibili  le  seguenti
richieste:
     1. comune di Gazzada Schianno;
     2. comune di Morazzone;
     3. comune di Solbiate Arno,
e non accoglibile le richieste di cui ai punti 3a),  3b)  e  3c)  del
comune  di Solbiate Arno in quanto la documentazione tecnica allegata
non contiene elementi atti a dimostrare che nei siti in questione non
sussistono le condizioni di rischio in conseguenza  alle  quali  sono
state assunte le misure di salvaguardia;
   Preso atto che:
   -  le  misure  temporanee di salvaguardia si concretizzano, per le
aree che vi  sono  sottoposte,  in  un  vincolo  di  inedificabilita'
temporaneo  apposto  in  considerazione  di  gravi motivi di rischio,
derivante da fenomeni idraulici ed idrogeologici;
   - l'urgenza dell'iniziativa e' stata determinata dalla  necessita'
di  sospendere l'attuazione di quelle previsioni dei piani regolatori
che interessano in maniera estesa le aree di esondazione;
   - l'urbanizzazione di tali aree  comporterebbe  la  necessita'  di
difenderle,  con  conseguente  definitiva  estromissione dalla fascia
fluviale e sicuro aggravamento del rischio per gli insediamenti e  le
popolazioni presenti nei tratti a valle;
   Ritenuto opportuno:
   -   rinviare,   su  richiesta  della  regione  Lombardia,  per  un
supplemento di istruttoria, le  determinazioni  riguardanti  i  punti
3a), eb) e 3c) relativi al comune di Solbiate Arno;
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Di  accogliere richieste di variazione di delimitazione delle aree
sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia di cui ai punti:
     1. comune di Gazzada Schianno;
     2. comune di Morazzone;
     3. comune di Solbiate Arno.