IL COMITATO ISTITUZIONALE Pemesso che: - il Comitato istituzionale con atto deliberativo n. 20 del 17 luglio 1996 ha approvato le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 per i torrenti Arno, Rile e Tenore; - l'art. 5, del precitato atto deliberativo prevede che "i comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorita' di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e cosi' anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporra' la relativa delibera al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni."; Considerato che: - la regione Lombardia con nota n. 1853 del 15 gennaio 1997 ha invitato all'Autorita' di bacino del fiume Po le seguenti richieste di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia del torrente Arno: 1. Comune di Gazzada Schianno (nota prot. n. 7979 del 13 novembre 1996); la richiesta riguarda un'area che e' stata vincolata in base alle segnalazioni dell'amministrazione comunale. Il comune ha inoltrato una delimitazione piu' dettagliata in scala 1:2.000 che modifica lievemente la versione approvata; 2. Comune di Morazzone (nota prot. 9872 del 12 novembre 1996); la richiesta riguarda un'area che e' stata vincolata in base alle precedenti segnalazioni del comune. Il comune inoltra una delimitazione piu' dettagliata in scala 1:2.000 che presenta un andamento piu' aderente alla morfologia dei terreni; 3. Comune di Solbiate Arno: la giunta comunale con la delibera n. 163 del 9 novembre 1996 ha stabilito di trasmettere alla regione Lombardia le seguenti richieste di modifica presentate da privati: a) Immobiliare San Paolo s.r.l.: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo su un'area edificata di proprieta' della citata immobiliare , al fine di permettere i lavori di ampliamento e ristrutturazione per esigenze familiari; b) societa' Leroy Merlin Italia s.p.a.: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo per costruire una tettoia in una zona gia' destinata a deposito materiali, o che venga riconosciuta l'estraneita' dell'intervento dalle norme di salvaguardia; c) sig. Pavan Antonio: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo dal comparto immobiliare di proprieta', composto da insediamento produttivo e casa di civile abitazione, per permettere la riconversione dell'azienda e la riqualificazione ambientale; 4. Il comune ha trasmesso con nota prot. n. 6054 del 19 novembre 1996 la richiesta di ratifica del vincolo per la realizzazione di un impianto tecnologico. Visti: - l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia... (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni ... (omissis) ..."; - il parere espresso dal Comitato tecnico, nella seduta del 25 febbraio 1997, previa istruttoria da parte della segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino del fiume Po e della sottocommissione assetto idrogeologico, che ha ritenuto accoglibili le seguenti richieste: 1. comune di Gazzada Schianno; 2. comune di Morazzone; 3. comune di Solbiate Arno, e non accoglibile le richieste di cui ai punti 3a), 3b) e 3c) del comune di Solbiate Arno in quanto la documentazione tecnica allegata non contiene elementi atti a dimostrare che nei siti in questione non sussistono le condizioni di rischio in conseguenza alle quali sono state assunte le misure di salvaguardia; Preso atto che: - le misure temporanee di salvaguardia si concretizzano, per le aree che vi sono sottoposte, in un vincolo di inedificabilita' temporaneo apposto in considerazione di gravi motivi di rischio, derivante da fenomeni idraulici ed idrogeologici; - l'urgenza dell'iniziativa e' stata determinata dalla necessita' di sospendere l'attuazione di quelle previsioni dei piani regolatori che interessano in maniera estesa le aree di esondazione; - l'urbanizzazione di tali aree comporterebbe la necessita' di difenderle, con conseguente definitiva estromissione dalla fascia fluviale e sicuro aggravamento del rischio per gli insediamenti e le popolazioni presenti nei tratti a valle; Ritenuto opportuno: - rinviare, su richiesta della regione Lombardia, per un supplemento di istruttoria, le determinazioni riguardanti i punti 3a), eb) e 3c) relativi al comune di Solbiate Arno; Delibera: Art. 1. Di accogliere richieste di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia di cui ai punti: 1. comune di Gazzada Schianno; 2. comune di Morazzone; 3. comune di Solbiate Arno.