IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la legge  12  giugno 1990,  n. 146,  ed  in particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
  Visto il  protocollo d'intesa  del 25  luglio 1991,  concernente la
disciplina pattizia sui servizi  pubblici essenziali per il personale
del  Comparto "Scuola",  in ordine  al  quale sono  state sentite  le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
  Vista  la deliberazione  del 30  luglio 1991  della Commissione  di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per   rimuovere   un   persistente    contrasto   in   ordine   alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed  esami" di  cui all'art.  2,  comma 1,  lettera h),  dell'indicato
protocollo d'intesa  del 25 luglio  1991, nel riservarsi  il giudizio
complessivo  sul citato  protocollo d'intesa  dopo aver  acquisito il
parere  delle  organizzazioni  degli  utenti, ha  assunto,  ai  sensi
dell'art. 13,  comma 1,  lettera a), della  predetta legge  12 giugno
1990,  n. 146,  il  "Lodo"  con il  quale  ha  giudicato "che  quanto
previsto dalla lettera h) del comma  1 dell'art. 2 del protocollo del
25  luglio  1991  aderisca  alla lettera ed alla ratio della legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo", motivando che:
  "  a)  lo  svolgimento  degli  scrutini finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile   per   garantire  la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)";
  "  b) il  testo legislativo  non permette  di isolare,  all'interno
dell'insieme  delle  modalita'  di svolgimento  predeterminate  dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista la  deliberazione del  10 ottobre  1991 della  Commissione di
garanzia  ex art.  12 della  legge n.  146/1990, con   la quale,    a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo" nella  sua interezza  il citato  protocollo d'intesa  del 25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento dell'esercizio del diritto  di sciopero col godimento
del  diritto  all'istruzione  costituzionalmente tutelato,  ai  sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge numero 146/1990";
  Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata Commissione
di garanzia, con la quale e'  stata confermata la attuale vigenza del
richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
  Vista l'ordinanza del Ministro della  pubblica istruzione n. 79 del
15 febbraio  1996 (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 67  del 20
marzo  1996),  con  la  quale  sono  stati  determinati,  per  l'anno
scolastico 1996/1997 per tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e
grado  di   istruzione del   territorio nazionale,  il termine  delle
attivita' didattiche e delle lezioni,  le scadenze per le valutazioni
periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami;
  Viste le  note - circolari n.  14423 / BL  del 30 aprile 1997  e n.
15032/BL  del  16 maggio 1997, del Ministro della pubblica istruzione
con  le quali,  rispettivamente,  in  riferimento alle  consultazioni
referendarie  del 15  giugno  1997 ed  all'elevato  numero di  classi
interessate,   vengono   diramate    apposite   direttive   ai   fini
dell'anticipazione  delle  sole date  di  avvio  delle operazioni  di
scrutinio finale per l'anno scolastico 1996/1997;
  Visto  il  telefax del  16  maggio  1997, del  Sindacato  nazionale
precari della scuola  italiana (Si.Na.P.S.I.), con il  quale e' stata
comunicata la  proclamazione di  scioperi nazionali per  il personale
del  Comparto scuola  diretti in  particolare alla  astensione "dalle
operazioni di scrutinio finale nei giorni  4 e 6 giugno 1997 in tutti
gli IPSIA,  5 e 9 giugno  1997 in tutte  le scuole elementari, 6  e 9
giugno 1997 in tutte  le scuole medie di primo grado,  11 e 13 giugno
1997 in tutte le scuole medie di secondo grado";
  Visti il telegramma del 20 maggio  1997 ed il telefax del 22 maggio
1997 con i quali l'organizzazione sindacale Unione sindacale italiana
(U.S.I.)   scuola  -   Sindacato  nazionale   lavoratori  scuola   ha
comunicato,   rispettivamente,   la  proclamazione   dello   sciopero
nazionale per  "personale scolastico di  ogni ordine e grado  a tempo
indeterminato  e  determinato"  del   Comparto  scuola  per  l'intera
giornata del 4 giugno 1997 e l'estensione di tale sciopero anche alle
attivita' inerenti agli scrutini finali;
  Vista la  nota n.  15613/BL  del 27maggio 1997,  con la   quale  il
Ministro  della pubblica  istruzione ha  chiesto al  Ministro per  la
funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della
legge 12 giugno 1990, n.  146, nella considerazione che le agitazioni
in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni
di scrutini finali  nelle scuole e negli istituti  scolastici di ogni
ordine  e  grado di  istruzione,  non  consentono di  completare  gli
scrutini in tempo utile per  assicurare il regolare svolgimento degli
esami  di  licenza  media  e  di  quelli  di  maturita'  per  cui  la
partecipazione  agli scioperi  programmati  in  taluni casi  potrebbe
determinare ritardi nella ultimazione  degli scrutini con conseguenze
negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami;
  Atteso   che  e'   rimasto   senza  esito   l'invito  alle   citate
organizzazioni  sindacali promotrici  di  revocare  o riformulare  le
proclamazioni  di  sciopero  sopra  riferite,  in  quanto  in  aperto
contrasto con la menzionata legge n. 146/1990;
  Considerato  che   l'obbligo  per  l'esplicazione   delle  predette
attivita' riguardanti il regolare  svolgimento delle operazioni degli
scrutini finali e  degli esami finali discende, in  caso di sciopero,
direttamente dall'art. 1, comma 2,  lettera d), della legge 12 giugno
1990,  n. 146,  in quanto  tali attivita'  sono ritenute  prestazioni
indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di
funzionamento del servizio  pubblico essenziale "Istruzione pubblica"
per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona
all'istruzione,  costituzionalmente  tutelato;  previsione  contenuta
peraltro in analoghi  termini anche nell'art. 1, comma  2, lettere d)
ed e), e nell'art. 2, comma  1, lettera h), del richiamato protocollo
d'intesa  del 25  luglio 1991,  allo stato  in vigore  come precisato
nella  citata  deliberazione della  Commissione  di  garanzia del  25
gennaio 1996;
  Considerato  che le  agitazioni in  atto nel  Comparto scuola  e le
relative  modalita'  e  periodo  di attuazione,  per  le  motivazioni
espresse  dal Ministro  della pubblica  istruzione, costituiscono  un
fondato  pericolo di  un pregiudizio  grave ed  imminente al  diritto
all'istruzione, negli ambiti definiti dalla  legge 12 giugno 1990, n.
146, art. 1, comma 2, lettera d),  in quanto le azioni di sciopero in
precedenza  indicate   incidono,  rispetto  alle  date   fissate  nel
calendario scolastico con l'ordinanza n. 79 e con le note - circolari
14423  e   15032  sopra   richiamate  del  Ministro   della  pubblica
istruzione,   direttamente  sul   regolare  inizio,   prosecuzione  e
conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;
  Vista la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre 1991,  con la quale -  in riferimento ad analoga  vicenda di
sciopero  relativa  alle  attivita'  conclusive  dell'anno scolastico
1982/1983 - e' stato sancito che:
  "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti
scioperanti durante gli scrutini finali  e gli esami finali con altri
docenti non scioperanti e con  supplenti, atteso che tale condotta e'
volta  non ad  impedire l'esercizio  della liberta'  sindacale e  del
diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella
insussistenza  di  un  obbligo  della  P.A.  di  subire  passivamente
l'interruzione del proprio servizio";
  "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini
costituiscono, nell'ambito della  pubblica istruzione, prestazioni di
minore  importanza  e che  la  P.A.  non accusava  nessuna  sollecita
lesione del pubblico servizio, in  quanto scrutini ed esami integrano
oggettivamente il  momento conclusivo della didattica  ed, attraverso
la  verifica  dell'apprendimento   e  la  certificazione  abilitante,
costituiscono   il  necessario   e   logico  epilogo   di  tutta   la
programmazione  annuale che  impegna la  massima responsabilita'  dei
docenti e  degli studenti (ed  indirettamente le attese della  vita e
della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)";
  Viste le  deliberazioni del 28  febbraio 1991  e del 5  giugno 1991
della Commissione di  garanzia ex art. 12 della legge   n.  146/1990,
con le  quali, rispettivamente, e'  stato precisato che  gli scioperi
interessanti  le attivita'  di  non insegnamento  sono soggetti  alla
disciplina  recata   dalla suddetta   legge n.  146/1990 ed  e' stato
ribadito che  quanto contenuto nella disposizione  dell'art. 1, comma
2, lettera  d), della legge n.  146/1990 "non   ammette  differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste le deliberazioni del 28  maggio 1992 della citata Commissione
di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di  sciopero proclamate  da  alcune organizzazioni  sindacali per  il
periodo degli scrutini finali e degli esami finali, relativi all'anno
scolastico  1991/1992,  motivando  che tali azioni  sono in contrasto
con la vigente normativa in materia:
  a) "in quanto"  contrastano "col disposto di cui  all'art. 1, comma
2, lettera d), della  legge n. 146/1990 il quale  esclude -  come  il
richiamato   protocollo  d'intesa   esplicitamente   conferma  -   la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
  b) in quanto "in base all'art.  1, comma 2, lettera d), della legge
n.  146/1990,  il protocollo   d'intesa del 25 luglio  1991, valutato
idoneo  dalla Commissione  in data  10 ottobre  1991, prevede  che le
attivita' relative  allo svolgimento degli scrutini  finali, compresi
quelli di  ammissione per  gli esami,  devono essere  garantite nella
loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario
scolastico";
  Vista  la deliberazione  del 27  maggio 1993  della Commissione  di
garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di
sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo
degli  scrutini  finali  e   degli  esami  finali  relativi  all'anno
scolastico   1992/1993,   motivando   che "l'iniziativa  conflittuale
descritta costituisce violazione del  precetto legale e convenzionale
dell'indifferibilita'  delle   operazioni  terminali  dei   cicli  di
istruzione";
  Viste le  deliberazioni della Commissione  di garanzia del 20  e 27
luglio 1995 e  del 24 ottobre 1996, con le  quali sono state valutate
negativamente   le   azioni   di  sciopero   proclamate   da   alcune
organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli
esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996;
  Atteso  che, nonostante  che alla  citata organizzazione  sindacale
Si.Na.P.S.I.,  promotrice  dell'azione   di  sciopero  in  precedenza
riportata sia stato ritualmente rivolto,  ai sensi dell'art. 8, comma
1, della legge  n. 146/1990, l'invito a  desistere, con  facolta'  di
richiedere  tempestivamente il  previsto tentativo  di conciliazione,
dai comportamenti  determinanti la  indicata situazione  di pericolo,
non e' pervenuta  alcuna comunicazione in merito al  citato invito ed
al tentativo di conciliazione;
  Preso   atto,  invece,   che  l'organizzazione   sindacale  U.S.I.,
convocata, a seguito  di sua apposita richiesta, per  il tentativo di
conciliazione,  per  il 30  maggio  1997  ha, per  esigenze  interne,
avanzato richiesta di differimento dell'incontro;
  Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere,  che - in relazione alle
date,  fissate  come  sopra,  per   l'inizio,  la  conclusione  e  la
pubblicazione  degli scrutini  finali ed  alla data  di inizio  delle
prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di
ogni  ordine  e  grado  di  istruzione  del  territorio  nazionale  -
impedisce  differimenti o  ulteriori tentativi  di conciliazione  del
conflitto insorto con le  organizzazioni sindacali che hanno promosso
le azioni di sciopero in precedenza riportate;
  Considerato  che,   conseguentemente,  permane  la   situazione  di
pericolo anzidetta;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse alla regolare effettuazione  e conclusione, nelle date
fissate  dal   calendario relativo   all'anno scolastico  1996/1997 e
dalle note -  circolari 14423 e 15032, delle operazioni  di tutti gli
scrutini finali e  degli esami finali: interesse  risalente a diritto
costituzionalmente garantito, che  resterebbe gravemente pregiudicato
dalla prosecuzione delle azioni  di sciopero, cosi' sbilanciandosi in
misura  rilevante  ed  irreparabile   il  necessario  equilibrio  tra
l'interesse   stesso   e   gli  interessi   di   categoria   espressi
nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato oltretutto che l'attuazione  delle suindicate azioni di
sciopero con le modalita' indicate  in precedenza si traduce anche in
lesione del  principio costituzionale di eguaglianza,  trattandosi di
agitazioni  che  potrebbero  risolversi in  grave  pregiudizio  degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini
finali  ed esami  finali -  ritenute, come  sopra detto,  prestazioni
indispensabili,  ai sensi  dell'art. 1,  comma 2,  lettera d),  della
legge 12 giugno 1990, n. 146,  nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettere d)  ed e),  e dell'art.  2, comma 1,  lettera h),  del citato
protocollo d'intesa del 25 luglio  1991 - rientrano negli obblighi di
servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le
stesse  consuete  attivita',  per   la  loro  regolare  esplicazione,
richiedono prestazioni,  oltre che  del personale docente,  anche del
necessario personale diretti, amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 18
maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio, prof. Franco
Bassanini, e' stato  conferito l'incarico per la  funzione pubblica e
gli affari regionali;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, con il quale il  Ministro per la funzione pubblica e gli
affari  regionali, prof.  Franco  Bassanini, e'  stato delegato,  tra
l'altro, a provvedere alla "attuazione .. della legge 12 giugno 1990,
n.  146" e  ad "esercitare  .. ogni  altra funzione  attribuita dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
relative a  tutte le materie  che riguardano  le .. aree:  1 Funzione
pubblica .. ";
                               Ordina:
                               Art. 1.
 Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1. Il Ministro  della pubblica istruzione e' tenuto  ad adottare le
misure  di  cui  agli  articoli seguenti,  idonee  ad  assicurare  il
regolare inizio,  effettuazione e conclusione nelle  date fissate dal
calendario,  relativo all'anno   scolastico 1996/1997 e  dalle note -
circolari n.  14423/BL del  30 aprile 1997 e   n. 15032/BL    del  16
maggio  1997, di  cui  in  premessa, delle  operazioni  di tutti  gli
scrutini finali  e degli esami  finali nelle scuole e  negli istituti
scolastici  di  ogni ordine  e  grado  di istruzione  del  territorio
nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle  disposizioni contenute nella presente
ordinanza.