IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15; Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del Comparto "Scuola", in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991; Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, "per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami" di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il "Lodo" con il quale ha giudicato "che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo", motivando che: " a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e' legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)"; " b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalita' di svolgimento predeterminate dalle competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero"; Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato "idoneo" nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo "realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge numero 146/1990"; Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata Commissione di garanzia, con la quale e' stata confermata la attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991; Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 79 del 15 febbraio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996), con la quale sono stati determinati, per l'anno scolastico 1996/1997 per tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami; Viste le note - circolari n. 14423 / BL del 30 aprile 1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, del Ministro della pubblica istruzione con le quali, rispettivamente, in riferimento alle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 ed all'elevato numero di classi interessate, vengono diramate apposite direttive ai fini dell'anticipazione delle sole date di avvio delle operazioni di scrutinio finale per l'anno scolastico 1996/1997; Visto il telefax del 16 maggio 1997, del Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale e' stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del Comparto scuola diretti in particolare alla astensione "dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 4 e 6 giugno 1997 in tutti gli IPSIA, 5 e 9 giugno 1997 in tutte le scuole elementari, 6 e 9 giugno 1997 in tutte le scuole medie di primo grado, 11 e 13 giugno 1997 in tutte le scuole medie di secondo grado"; Visti il telegramma del 20 maggio 1997 ed il telefax del 22 maggio 1997 con i quali l'organizzazione sindacale Unione sindacale italiana (U.S.I.) scuola - Sindacato nazionale lavoratori scuola ha comunicato, rispettivamente, la proclamazione dello sciopero nazionale per "personale scolastico di ogni ordine e grado a tempo indeterminato e determinato" del Comparto scuola per l'intera giornata del 4 giugno 1997 e l'estensione di tale sciopero anche alle attivita' inerenti agli scrutini finali; Vista la nota n. 15613/BL del 27maggio 1997, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturita' per cui la partecipazione agli scioperi programmati in taluni casi potrebbe determinare ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami; Atteso che e' rimasto senza esito l'invito alle citate organizzazioni sindacali promotrici di revocare o riformulare le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto con la menzionata legge n. 146/1990; Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attivita' riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale "Istruzione pubblica" per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione, costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della Commissione di garanzia del 25 gennaio 1996; Considerato che le agitazioni in atto nel Comparto scuola e le relative modalita' e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con l'ordinanza n. 79 e con le note - circolari 14423 e 15032 sopra richiamate del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali; Vista la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attivita' conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 - e' stato sancito che: "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta e' volta non ad impedire l'esercizio della liberta' sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio"; "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilita' dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)"; Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, e' stato precisato che gli scioperi interessanti le attivita' di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed e' stato ribadito che quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 "non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami"; Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata Commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali, relativi all'anno scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia: a) "in quanto" contrastano "col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma - la differibilita' dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali"; b) in quanto "in base all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo dalla Commissione in data 10 ottobre 1991, prevede che le attivita' relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario scolastico"; Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della Commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992/1993, motivando che "l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilita' delle operazioni terminali dei cicli di istruzione"; Viste le deliberazioni della Commissione di garanzia del 20 e 27 luglio 1995 e del 24 ottobre 1996, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996; Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice dell'azione di sciopero in precedenza riportata sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere, con facolta' di richiedere tempestivamente il previsto tentativo di conciliazione, dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non e' pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito ed al tentativo di conciliazione; Preso atto, invece, che l'organizzazione sindacale U.S.I., convocata, a seguito di sua apposita richiesta, per il tentativo di conciliazione, per il 30 maggio 1997 ha, per esigenze interne, avanzato richiesta di differimento dell'incontro; Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere, che - in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale - impedisce differimenti o ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni sindacali che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate; Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle note - circolari 14423 e 15032, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero; Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi; Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attivita', per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale diretti, amministrativo, tecnico ed ausiliario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla "attuazione .. della legge 12 giugno 1990, n. 146" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le .. aree: 1 Funzione pubblica .. "; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle note - circolari n. 14423/BL del 30 aprile 1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, di cui in premessa, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.