Art. 2. Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto 1. I capi di istituto - o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attivita', ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attivita' medesime, i provveditori agli studi - o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - ed i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attivita', ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico e dalle citate note - circolari. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale. 3. I capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attivita' necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico e dalle menzionate note - circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale. 4. I capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia svolto prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresi' i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo. 6. I provveditori agli studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.