Art. 2.
  Adempimenti dei responsabili degli  uffici scolastici provinciali e
dei capi di istituto
  1. I  capi di  istituto -  o i loro  delegati, o,  in caso  di loro
mancanza, assenza  o impedimento,  un ispettore  tecnico, un  capo di
istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi
li sostituisce,  in base alle  disposizioni vigenti, in caso  di loro
mancanza,  assenza o  impedimento -  provvedono, alle  date previste,
alla  convocazione dei  consigli  di classe  invitando formalmente  i
docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli
4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  2. Qualora  le operazioni di  scrutini finali e  quelle riguardanti
gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate
alle  date  previste  dal   citato  calendario  scolastico,  a  causa
dell'astensione  dei docenti  dalle  relative  attivita', ovvero  per
comportamenti  non  rientranti   nella  consueta  esplicazione  delle
attivita' medesime, i provveditori agli studi - o chi li sostituisce,
in  caso di  loro mancanza,  assenza  o impedimento  - ed  i capi  di
istituto -  o chi li  sostituisce ai sensi  del comma 1  del presente
articolo - provvedono, nell'ambito  delle rispettive competenze, alla
sostituzione  dei   docenti  che,  comunque,  non   partecipano  alle
operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attivita',
ne  impediscono l'inizio  e  la conclusione  alle  date previste  dal
richiamato calendario scolastico e dalle  citate note - circolari. In
tale  ultima ipotesi  alla sostituzione  dei docenti  inadempienti si
provvede in tempo utile a  garantire comunque la conclusione di tutti
gli  scrutini  finali alle  date  fissate  ed  il regolare  inizio  e
conclusione  degli  esami finali,  in  tutte  le scuole  ed  istituti
scolastici  di  ogni ordine  e  grado  di istruzione  del  territorio
nazionale.
  3. I capi di  istituto - o chi li sostituisce ai  sensi del comma 1
del  presente  articolo  -  in  relazione  alle  esigenze  di  natura
amministrativa,  tecnica  ed   ausiliaria  collegate  direttamente  o
immediatamente strumentali alle consuete  attivita' necessarie per il
regolare inizio, effettuazione e  conclusione, nelle date fissate dal
citato calendario scolastico e dalle  menzionate note - circolari, di
tutti gli scrutini finali e  degli esami finali, assicurano che siano
effettuate le  predette prestazioni da parte  del relativo necessario
personale.
  4. I capi di  istituto - o chi li sostituisce ai  sensi del comma 1
del presente articolo - sono tenuti,  ai sensi dell'art. 14, comma 1,
della legge  24 novembre 1981, n.  689, nel caso in  cui il personale
docente,  amministrativo, tecnico  ed ausiliario  non ottemperi  alle
disposizioni  della presente  ordinanza,  a  procedere nei  confronti
dell'indicato  personale alla  contestazione  della violazione  delle
ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo
di notificazione, redigendone, in  entrambi i casi, apposito processo
verbale,  ai sensi  dei  commi 2  e  4 dell'art.  14  della legge  24
novembre 1981, n. 689.
  5. A  conclusione delle  programmate azioni di  sciopero i  capi di
istituto -  o chi li  sostituisce ai sensi  del comma 1  del presente
articolo - comunicano ai competenti  provveditori agli studi e questi
-  o  chi  li  sostituisce  in  caso  di  loro  mancanza,  assenza  o
impedimento - al Ministro della  pubblica istruzione i nominativi del
personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia
svolto prestazioni richieste, ovvero  abbia assunto comportamenti non
rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite
ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti
nominativi sono  trasmessi altresi' i processi  verbali relativi alle
contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.
  6. I provveditori agli studi - o chi li sostituisce in caso di loro
mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi adempimenti
previsti nei commi 4  e 5 del presente articolo, nel  caso in cui non
ottemperino  alle disposizioni  della  presente ordinanza  i capi  di
istituto -  o chi li  sostituisce ai sensi  del comma 1  del medesimo
presente articolo.