Art. 3.
 Obblighi del personale scolastico
  1. I capi di istituto - o  chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2,
comma 1  - sono tenuti,  oltre a svolgere  gli adempimenti di  cui al
citato  art.  2,  a  prestare   la  propria  consueta  attivita'  per
assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date
fissate    dal  citato    calendario  relativo    all'anno scolastico
1996/1997 e dalle predette note -  circolari, di tutti  gli  scrutini
finali e degli esami finali.
  2. I  docenti, ai  sensi della vigente  normativa in  materia, sono
tenuti   alle   attivita'   necessarie  per   il   regolare   inizio,
effettuazione  e  conclusione,  nelle  date  fissate  dal  calendario
scolastico  1996/1997  e  dalle ricordate note -  circolari, di tutti
gli   scrutini   finali  e   degli   esami   finali,  attivita'   che
costituiscono,  per i  docenti medesimi,  obbligo di  servizio. Dette
prestazioni  di lavoro  devono  realizzarsi  mediante lo  svolgimento
della  consueta  attivita', che,  anche  in  riferimento al  richiamo
espressamente contenuto nell'art.  4, comma 1, della  legge 12 giugno
1990, n. 146, non puo' esternarsi in comportamenti meramente dilatori
o, comunque, non corrispondenti  al normale andamento delle attivita'
che solitamente  si svolgono nel  corso delle operazioni  di scrutini
finali  con l'intento  di protrarre  surrettiziamente, rispetto  alle
date previste dal calendario  scolastico, la conclusione degli stessi
scrutini  finali  e di  conseguenza  l'inizio,  l'effettuazione e  la
conclusione degli esami finali.
  3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e'
tenuto   allo  svolgimento   delle  consuete   prestazioni  collegate
direttamente, o immediatamente strumentali, alle attivita' necessarie
per  il  regolare inizio,  effettuazione  e  conclusione, nelle  date
fissate   dal  citato   calendario   scolastico   e  dalle   indicate
notecircolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.