Art. 4.
 S a n z i o n i
  1. Il Ministro  della pubblica istruzione comunica  al Ministro per
la funzione pubblica l'elenco nominativo  del personale che non abbia
osservato  le  prescrizionicontenute  negli  articoli  2  e  3  della
presente ordinanza, unitamente alle contestazioni  di cui ai commi 4,
5 e 6 del citato art. 2.
  2. Il personale  che non adempie alle  disposizioni contenute nella
presente ordinanza  e' assoggettato alle  sanzioni di cui  all'art. 9
della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  3.  Le sanzioni  di  cui  al comma  2  del  presente articolo  sono
irrogate con  decreto del  Ministro per  la funzione  pubblica, sulla
base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente
articolo.  Avverso il  decreto di  irrogazione di  dette sanzioni  e'
proponibile impugnazione ai sensi degli  articoli 22 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. In caso di inosservanza  da parte del personale scolastico delle
prescrizioni  di cui  alla  presente ordinanza,  i provveditori  agli
studi -  o chi  li sostituisce  in caso di  loro mancanza,  assenza o
impedimento - ed i  capi di istituto - o chi  li sostituisce ai sensi
dell'art. 2, comma 1 -, ferme restando le sanzioni previste nei commi
2 e 3  del presente articolo, danno, comunque, avvio,  nelle forme di
rito  e  nell'ambito  delle rispettive  competenze,  al  procedimento
disciplinare  a  carico del  citato  personale  inadempiente ai  fini
dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.