Art. 5. Comunicazioni 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza e' comunicata: a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto - o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza; b) al Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante; c) all'Unione sindacale italiana (U.S.I.) scuola Sindacato nazionale lavoratori scuola, nella persona del legale rappresentante; d) all'Ente RAI - TV, nella persona del legale rappresentante affinche' provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali. 2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.