Art. 6. Efficacia temporale 1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1996/1997. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza - daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.