Art. 6.
 Efficacia temporale
  1.  Le   disposizioni  della   presente  ordinanza   hanno  effetto
immediatamente, a decorrere  dalla data della sua  emanazione, e fino
alla conclusione, in  ciascuna scuola ed istituto  scolastico di ogni
ordine  e  grado  di   istruzione  del  territorio  nazionale,  delle
operazioni  di tutti  gli scrutini  finali e  degli esami  finali per
l'anno   scolastico   1996/1997.   Dell'avvenuta   conclusione  delle
operazioni  i capi  di  istituto  - o  chi  li  sostituisce ai  sensi
dell'art.   2,  comma   1,   della  presente   ordinanza  -   daranno
comunicazione ai competenti provveditori agli  studi, i quali - o chi
li sostituisce in  caso di loro mancanza, assenza o  impedimento -, a
loro  volta,   daranno  comunicazione  al  Ministro   della  pubblica
istruzione.