Art. 7. Norme finali 1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146. Avverso la presente ordinanza e' proponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 1997 Il Ministro: Bassanini