Art. 7.
 Norme finali
  1. Della  presente ordinanza  viene data comunicazione  alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma
5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  Avverso la  presente ordinanza  e' proponibile, ai  sensi dell'art.
10, comma 1,  della legge 12 giugno 1990, n.  146, ricorso davanti al
tribunale amministrativo  regionale del  Lazio, nel termine  di sette
giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della
sua affissione nei luoghi di lavoro.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 maggio 1997
                                               Il Ministro: Bassanini