IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una prima individuazione
delle  opere  e  dei  lavori,  contemplati dal  citato  art.  13  del
decreto-legge n. 67;
  Ritenuto che  le opere ed  i lavori sopra menzionati  devono essere
individuati   sulla   base   della   loro   significativa   incidenza
sull'occupazione, della  loro distribuzione territoriale,  per tenere
conto,  in  particolare, delle  aree  che  presentano piu'  rilevanti
squilibri  occupazionali, nonche'  in  funzione dell'idoneita'  delle
opere e dei  lavori stessi a determinare  un'occupazione indotta, che
permanga anche  dopo il  loro completamento  e della  preminenza che,
anche  in questa  strategia,  deve essere  data  alle iniziative  che
migliorano le infrastrutture, le comunicazioni, lo sviluppo economico
delle aree interessate e la tutela dell'ambiente;
  Ritenuto che la diffusione  degli effetti positivi sull'occupazione
puo' essere perseguita con piu'  efficacia accelerando opere che, per
diversa  dimensione,  attingono a  diversi  bacini  di mano  d'opera,
comunque  assicurando  un  adeguato   livello  di  consistenza  degli
interventi da portare  a compimento per la  loro intrinseca capacita'
di fungere da volano dell'economia locale e nazionale;
  Ritenuta  la necessita'  di provvedere  alla nomina  dei commissari
straordinari, come previsto  dal citato art. 13  del decreto-legge n.
67, per  l'accelerazione delle  procedure accorpando  a tal  fine ove
possibile, le  opere che,  per analogia di  problemi e  per vicinanza
geografica,  possono   essere  efficacemente  seguite  da   un  unico
commissario;
  Ritenuta  la  necessita'  di  costituire prsso  la  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri con  un gruppo  di lavoro  con il  compito di
fornire ai  commissari straordinari assistenza  e accesso ai  dati di
comune  interesse, di  monitorare  la  funzionalita' delle  procedure
previste  dal citato  decreto-legge  n.  67 e  la  loro capacita'  di
superare le situazioni di stallo  delle procedure e la frammentazione
delle competenze,  anche al fine  di fornire elementi  di valutazione
per la scelta di opere e lavori da inserire in successivi decreti;
  Su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e di concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
  a) E'  approvato l'elenco  dei lavori  e delle  opere, di  cui alla
tabella allegata, con i commissari  straordinari a fianco di ciascuno
indicati.
  b)  Il compenso  per i  commissari straordinari,  che gravera'  sul
costo  del  lavoro o  dell'opera,  sara'  determinato con  successivo
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, su  proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.
  c) E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
gruppo di lavoro  per l'assistenza ai commissari  straordinari per le
opere di cui  all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo  1997, n. 67. Il
gruppo di lavoro e' cosi' composto:
  segretario generale  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri o
suo delegato;
  capo  del   Dipartimento  affari  giuridici  e   legislativi  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato;
  capo del Dipartimento per gli affari economici o un suo delegato;
  capo dell'ufficio  legislativo del Ministero dei  lavori pubblici o
un suo delegato;
  capo del Servizio  di ispettorato tecnico del  Ministero dei lavori
pubblici;
  direttore  generale   dell'Amministrazione  civile   del  Ministero
dell'interno o un suo delegato;
  direttore generale per il  coordinamento territoriale del Ministero
dei lavori pubblici o un suo delegato.
  Il  gruppo  puo'  essere   integrato  con  i  rappresentanti  delle
amministrazioni di volta in volta interessate.
   Roma, 14 maggio 1997
                                                 Il Presidente: Prodi