IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che non si e' reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni; Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art.74 per l'anno scolastico 1997-98; Ordina: Art. 1. 1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che puo' essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi. 2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione. 3. Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a: a) organizzare attivita' curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo; b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonche' di eventi straordinari. 4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.