Art. 2.
  1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni,
delibera sulla suddivisione del periodo  delle lezioni in trimestri o
in quadrimestri.  La deliberazione  deve essere sorretta  da adeguata
motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti
piu' ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche
al fine  di una migliore complessiva  organizzazione degli interventi
volti  a   qualificare  e   diversificare  l'offerta   formativa,  in
particolare per  colmare situazioni di carenze.  La deliberazione del
collegio  dei docenti  e' opportuno  che preveda,  comunque, adeguate
forme  e  modalita'  di  comunicazione periodica  alle  famiglie  dei
livelli di apprendimento degli alunni, nonche' indicazioni sulle date
di svolgimento dei consigli delle  singoli classi. Resta fermo quanto
stabilito dalla circolare  ministeriale n. 288 del 31  agosto 1995 in
ordine   alla  scansione   quadrimestrale  della   valutazione  degli
apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la
continuita' dell'informazione  alle famiglie  con incontri  a cadenza
bimestrale.
  2.  E'  stabilito  direttamente  dai capi  d'istituto,  sentito  il
collegio  dei   docenti,  il   calendario  degli  scrutini   e  delle
valutazioni  periodiche e  finali degli  alunni nonche'  degli esami,
esclusi quelli di maturita' e di licenza di scuola media.