Art. 3.
  1. Nelle  scuole e istituti  di tutti  gli ordini le  lezioni hanno
termine il 13 giugno 1998.
  2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali
e degli istituti d'arte in  cui si effettuano, rispettivamente, esami
di qualifica ed esami di licenza  di maestro d'arte, le lezioni hanno
termine il 6 giugno 1998.
  3.  Le attivita'  educative  nelle scuole  materne  e le  attivita'
didattiche negli altri  istituti e scuole hanno termine  il 30 giugno
1998.
  4.  In data  successiva  hanno termine  le  attivita' nelle  classi
interessate  agli esami  di maturita',  di licenza  linguistica e  di
abilitazione all'insegnamento nelle scuolematerne, nelle classi degli
istituti   tecnici  ove   si   attuano,  d'intesa   con  le   regioni
territorialmente competenti,  sperimentazioni finalizzate  al rientro
degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell'art. 278
del decreto  legislativo citato  nelle premesse nonche'  nelle classi
degli  istituti  professionali  che  svolgono  atticita'  programmate
nell'ambito dell'area di professionalizzazione.