Art. 3. 1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998. 2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998. 3. Le attivita' educative nelle scuole materne e le attivita' didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998. 4. In data successiva hanno termine le attivita' nelle classi interessate agli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuolematerne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell'art. 278 del decreto legislativo citato nelle premesse nonche' nelle classi degli istituti professionali che svolgono atticita' programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.