IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454; Visto il regolamento del Consiglio della Comunita' europea, n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale e' stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri; Visto in particolare l'art. 109G del suddetto trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sara' modificata, e che dall'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sara' fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109L, paragrafo 4; Visto l'art. 109J paragrafo 4 del trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase; Visto altresi' l'art. 109L paragrafo 4 del medesimo trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale IECU viene a sostituirsi a queste valute, e quindi sara' valuta a pieno diritto; Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed EURO, da recepirsi con apposito regolamento; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emissione, sui mercati internazionali, di un prestito obbligazionario denominato in fiorini olandesi, per l'ammontare di 1.250 milioni di fiorini olandesi, della durata di quindici anni, a tasso fisso; Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 4 maggio 1997; Considerato che l'offerta della ABN AMRO Bank N.V. in qualita' di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito, nonche' in funzione dell'elevata conoscenza del mercato del fiorino olandese; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte: importo: 1.250 milioni di fiorini olandesi; durata: 15 anni; prezzo: 100,79%; tasso di interesse annuo: 6,125%, pagabile posticipatamente a partire dal 29 maggio 1998; commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2%; decorrenza: 29 maggio 1997; scadenza: 29 maggio 2012; netto ricavo: 1.234.875.000 fiorini olandesi.