IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad  effettuare   operazioni  di   indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il
foro competente  e la legge applicabile  nelle controversie derivanti
dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il comma  4 dell'art. 3, con il quale  si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;
  Visto il decreto-legge  19 settembre 1986, n.  556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17   novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime  delle esenzioni dalle imposte  sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il  decreto-legge 9 settembre  1992, n. 372,  convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre  1992, n. 429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto  il trattato  istitutivo della  Comunita' economica  europea,
ratificato  con  legge  14  ottobre   1957,  n.  1203,  come  risulta
modificato dal  trattato sull'Unione europea, ratificato  con legge 3
novembre 1992, n. 454;
  Visto  il regolamento  del  Consiglio della  Comunita' europea,  n.
3320/94  del 22  dicembre 1994,  con il  quale e'  stata definita  la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Visto in  particolare l'art.  109G del  suddetto trattato  il quale
stabilisce  che la  composizione valutaria  del paniere  dell'ECU non
sara'  modificata,  e   che  dall'avvio  della  terza   fase  per  la
realizzazione dell'Unione  economica e  monetaria il  valore dell'ECU
sara'  fissato   irrevocabilmente  conformemente   alle  disposizioni
dell'art. 109L, paragrafo 4;
  Visto l'art. 109J  paragrafo 4 del trattato suddetto,  che fissa la
data di avvio della terza fase;
  Visto altresi'  l'art. 109L  paragrafo 4  del medesimo  trattato il
quale prevede che alla data di  inizio della terza fase il Consiglio,
deliberando all'unanimita' degli Stati  membri senza deroga, adotta i
tassi   di   conversione  ai   quali   le   rispettive  monete   sono
irrevocabilmente  vincolate e  il tasso  irrevocabilmente fissato  al
quale IECU viene a sostituirsi a queste valute, e quindi sara' valuta
a pieno diritto;
  Viste le conclusioni del Consiglio  europeo tenutosi a Madrid il 15
e 16  dicembre 1995 che  hanno fissato la denominazione  della moneta
unica in EURO ed  il rapporto di conversione di uno a  uno tra ECU ed
EURO, da recepirsi con apposito regolamento;
  Ritenuta  l'opportunita' di  procedere  all'emissione, sui  mercati
internazionali, di un prestito  obbligazionario denominato in fiorini
olandesi, per l'ammontare di 1.250 milioni di fiorini olandesi, della
durata di quindici anni, a tasso fisso;
  Vista la proposta della Direzione  generale del tesoro del 4 maggio
1997;
  Considerato che l'offerta  della ABN AMRO Bank N.V.  in qualita' di
banca coordinatrice  del consorzio  di collocamento, e'  risultata la
piu'  conveniente per  il Tesoro  in termini  di riduzione  dei costi
derivanti  dall'accensione e  gestione di  tale prestito,  nonche' in
funzione dell'elevata conoscenza del mercato del fiorino olandese;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119, e  successive  modificazioni, e'  disposta un'emissione  sui
mercati  internazionali  di titoli  del  Tesoro,  alle condizioni  di
seguito descritte:
   importo: 1.250 milioni di fiorini olandesi;
   durata: 15 anni;
   prezzo: 100,79%;
  tasso  di  interesse  annuo: 6,125%,  pagabile  posticipatamente  a
partire dal 29 maggio 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2%;
   decorrenza: 29 maggio 1997;
   scadenza: 29 maggio 2012;
   netto ricavo: 1.234.875.000 fiorini olandesi.