Art. 3.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi
interessi sono equiparati  ai titoli del debito  pubblico italiano ed
alle loro rendite.
  Salvo le disposizioni previste  dal decreto-legge 9 settembre 1992,
n. 372, convertito,  con modificazioni, nella legge  5 novembre 1992,
n. 429, in forza del  quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi
ed  altri frutti  delle  obbligazioni  e degli  altri  titoli di  cui
all'art. 31 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano
ferme  le disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni fiscali  in
materia di debito pubblico.
  Ai  fini fiscali,  i titoli  sono altresi'  esenti dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.