Art. 4.
  I  titoli rappresentativi  del prestito  costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non  condizionate della Repubblica italiana; essi
si  pongono e  si  porranno  nello stesso  grado  di qualsiasi  altro
prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.
  La  Repubblica italiana  non accordera'  ne' ipoteca,  ne' pegni  o
altre garanzie  reali o  privilegi, a fronte  di debiti  esteri della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
  I sottoscrittori  del prestito  ed i  titolari dei  relativi titoli
avranno facolta' di chiedere  il rimborso anticipato, comprensivo del
capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:
  a)  la  Repubblica  italiana  sia inadempiente  nel  pagamento  del
capitale  o   degli  interessi   dovuti  in  relazione   al  prestito
obbligazionario, e tale inadempienza perduri  per un periodo di oltre
trenta giorni;
  b) la  Repubblica italiana sia inadempiente  nell'esecuzione di uno
qualsiasi  degli  obblighi  previsti  dai termini  e  condizioni  del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da  quello  in  cui  la   Repubblica  italiana  abbia  avuto  notizia
dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
  c)  la  Repubblica  italiana  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito  estero, ovvero qualsiasi suo  debito estero sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai fini  dell'emissione prevista  dal presente decreto,  per debito
estero  si intende  ogni debito  della Repubblica  italiana, o  dalla
stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta
del creditore in una valuta estera.