Art. 7. Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto. Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle citta' indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verra' effettuato il primo giorno lavorativo successivo.