Art. 8. I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano. Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva. Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.