Art. 8.
  I titoli  di cui al  presente decreto saranno regolati  dalla legge
dello Stato italiano.
  Per le controversie tra il Tesoro  ed i portatori dei titoli di cui
al  presente  decreto,  i   giudici  italiani  avranno  giurisdizione
esclusiva.
  Il Tesoro rinuncia ad avvalersi,  nei limiti consentiti dal diritto
italiano, per il  presente prestito, di qualsiasi  privilegio che gli
possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.