Art. 9. Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potra' provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituira', in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i pagamenti in fiorini olandesi a tassi fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonche' in valute diverse da quella originaria. Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.