Ai procuratori generali presso le corti di appello e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri D.G.E.A.S. - Ufficio VIII Al Ministero dell'interno - Divisione servizi demografici Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza Agli assessori regionali alla sanita' Con la legge di cui all'oggetto (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario) sono state emanate all'art. 2 nuove disposizioni in materia di stato civile, delle quali sono immediatamente precettive (a decorrere dal 18 maggio 1997: v. il successivo art. 17, comma 138) quelle relative alla "dichiarazione di nascita", dettate al comma 1 attraverso la modifica per sostituzione dell'art. 70 del regio decreto n. 1238 / 1939 sull'ordinamento dello stato civile. Appare quindi necessario che questo Ministero, chiamato per legge (art. 13 del regio decreto n. 1238 / 1939) a dare "istruzioni" in materia di stato civile, provveda a fornire con la presente lettera circolare le esplicazioni e direttive del caso, fatta salva ogni successiva e piu' adeguata riflessione anche in sede di individuazione delle "misure per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" cui dovra' pervenirsi con lo strumento del regolamento ai sensi del comma 12 dello stesso art. 2 della legge n. 1 27 / 1997. Di immediato rilievo e' l'innovazione che la dichiarazione di nascita (che secondo le previgenti disposizioni andava resa esclusivamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita) puo' oggi essere effettuata anche davanti a soggetti diversi dall'ufficiale di stato civile e non richiede piu' la presenza obbligatoria dei testimoni, posto che per la dichiarazione di nascita e' stata infatti espressamente statuita l'inapplicabilita' dell'art. 41 del regio decreto n. 1238 / 1939 (v. comma 4 del citato art. 70, nella sua attuale versione). La dichiarazione di nascita - che oggi puo' essere resa: a) da uno qualsiasi dei genitori; b) da un procuratore speciale; c) dal medico o dall'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, rispettandosi in ogni caso l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata - puo' infatti essere fatta sia innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto (nel termine di dieci giorni dalla nascita) sia presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura (sinteticamente chiamati "centri di nascita") in cui e' avvenuta la nascita (nel piu' breve termine, pero', di tre giorni dalla stessa). La dichiarazione di nascita puo' infine essere fatta anche davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori, quando la stessa sia avvenuta in localita' diversa. Tale facolta' e' pero' esercitabile soltanto dai genitori o da uno di essi (se gli stessi risiedano in localita' diverse, la dichiarazione va obbligatoriamente fatta, salvo diverso accordo, nel comune di residenza della madre) con esclusione quindi di qualsiasi altro soggetto ancorche' provvisto di procura speciale. 1) Dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuta la nascita. Non vi sono novita' rispetto al passato, tranne la disposta eliminazione della presenza dei testimoni. Gli ufficiali dello stato civile non dovranno pertanto piu' riempire nei moduli C e D del registro degli atti di nascita (parte I, serie A, e parte I, serie B) la parte relativa alla presenza dei testimoni e provvederanno ad interlineare la relativa dicitura, incasellando la parte che va da: "alla presenza .." fino alla seconda indicazione di " .. residente in ..". 2) Dichiarazione resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. Tale procedura richiede grande attenzione sia per la sua assoluta novita' sia per la sostanziale attribuzione di una vera e propria funzione di ufficiale di stato civile, nella materia de qua, in capo a chi riceve la dichiarazione (il direttore sanitario o la persona da lui delegata, addetta alla direzione sanitaria) e a chi (il direttore sanitario) deve poi trasmetterla, nel termine di dieci giorni, all'ufficiale di stato civile competente a trascrivere tale documentazione nel registro degli atti di nascita. Anche per assicurare ogni possibile omogeneita' sull'intero territorio nazionale in una materia cosi' delicata, appare pertanto opportuno che le dichiarazioni di cui si tratta vengano ricevute dai centri di nascita attraverso procedure uniformi. A tal fine si propone la formazione di un processo verbale da redigersi secondo gli allegati modelli, fatte ovviamente salve le integrazioni e modifiche che dovessero successivamente rivelarsi opportune. La dichiarazione deve essere raccolta direttamente e personalmente dal direttore sanitario ovvero da persona da lui espressamente delegata, che faccia parte della medesima direzione sanitaria. Il soggetto che raccoglie la dichiarazione di nascita e' da considerarsi, nell'esercizio di tale compito, un pubblico ufficiale ed appare percio' opportuno che le direzioni sanitarie si organizzino in tal senso predisponendo, tra l'altro, un apposito registro in cui annotare, in sequenza numerica, le operazioni relative alle dichiarazioni di nascita, comprese quelle inerenti alla successiva trasmissione di tali atti al competente ufficiale di stato civile, nonche' curando la conservazione degli eventuali atti di delega al personale del la stessa direzione. La trasmissione del la dichiarazione di nascita e' un obbligo di legge che grava esclusivamente sul direttore sanitario, il quale puo' provvedervi oltre che in via ordinaria, con trasmissione del verbale in originale, anche attraverso l'utilizzo di eventuali sistemi di comunicazione telematica, ma sempre con successivo inoltro del modello cartaceo, in originale. I documenti suddetti saranno inseriti, a cura dell'ufficiale dello stato civile che li riceve, nei fascicoli riguardanti gli atti di nascita. Competente a ricevere la dichiarazione di nascita trasmessa dal direttore sanitario e' l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori ovvero (nel caso che gli stessi abbiano residenze diverse) quello del comune di residenza della madre. Si verte, infatti, in una situazione simile a quella in cui la dichiarazione di nascita viene trasmessa da ufficiale di stato civile di altro comune. L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di nascita deve trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni. Appare quanto mai opportuno, infine, che il direttore sanitario trasmetta in allegato alla dichiarazione anche il certificato di assistenza al parto, rilasciato da chi ne sia legittimato: cio' anche al fine di continuare a fornire all'ISTAT le notizie prescritte. 3) Dichiarazione resa in comune diverso da quello di nascita e cioe' all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Rispondendo ad una esigenza fortemente sentita nei comuni piu' piccoli, privi di strutture sanitarie adeguate, il legislatore ha previsto che la dichiarazione di nascita possa essere resa non esclusivamente nel comune nel cui territorio la nascita e' avvenuta ma anche nel comune di residenza dei genitori, quando la nascita sia avvenuta fuori da tale territorio. La facolta' e' riconosciuta ad entrambi i genitori ma se questi, come puo' accadere ed accade, hanno la propria residenza anagrafica in comuni diversi, la dichiarazione puo' essere fatta soltanto innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza della madre, fatto pero' salvo il diverso accordo tra i genitori medesimi. Il diverso accordo puo' essere perfezionato anche in modo informale e la sua esistenza puo' quindi essere affermata anche dal solo padre, sotto la propria personale responsabilita', in sede di dichiarazione della nascita innanzi all'ufficiale di stato civile. Tale affermazione acquista infatti valore di dichiarazione sostitutiva, certamente consentita. L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di nascita resa dai genitori nel luogo di residenza puo' utilizzare per la formazione dell'atto il modulo C (parte I, serie A) con gli opportuni adattamenti e con l'esclusione dei testimoni. Nell'atto deve peraltro chiaramente risultare, come fatto storico, che la nascita si e' verificata in altro comune, nell'istituto dove e' effettivamente avvenuto il parto. Nessuna comunicazione e' prevista che venga data all'ufficiale di stato civile del luogo in cui e' avvenuta tale nascita. Quanto sopra esposto, si prega la cortesia dei signori procuratori generali di voler curare la soli cita trasmissione delle presenti "istruzioni" ai competenti signori procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti perche' questi le inoltrino a loro volta agli ufficiali di stato civile di ciascun circondario. Le altre autorita' cui le presenti istruzioni sono dirette per conoscenza sono pregate di volerne assicurare la massima diffusione presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate e di volerne controllare la corretta applicazione per quanto di competenza al fine di pervenire a comportamenti uniformi sull'intero territorio nazionale. Si richiama, in particolare, l'attenzione degli assessorati regionali alla sanita' affinche' attraverso le varie A.S.L. operanti nei rispettivi territori, ne venga effettuata una capillare diffusione tra tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio anche come centri di nascita. Va soprattutto evidenziata la rilevante importanza pubblicistica dei nuovi compiti affidati dall'art. 2 della legge n. 127 / 1997 ai direttori sanitari chiamati a svolgere in materia vere e proprie funzioni di ufficiale di stato civile e collocati pertanto in posizione di stretto collegamento funzionale sia con gli ufficiali di stato civile che con i procuratori della Repubblica presso i tribunali (organi cui e' affidata per legge l'immediata e diretta vigilanza su tutto cio' che riguarda lo stato civile), oltre che con questo Ministero, la cui competenza istituzionale e' stata gi richiamata in premessa. Saranno gradite eventuali osservazioni e proposte. Pregasi assicurare. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi