IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visti i decreti ministeriali del 25 luglio 1987 e del 23 marzo 1993 con i quali sono state approvate le deliberazioni del 9 ottobre 1986 e 23 settembre 1987 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecce; Viste le deliberazioni del 10, 15 e 17 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettarocoltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lecce, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazioni datate 10, 15 e 17 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecce, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996 n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 giugno 1997 Il Ministro: Treu