IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art.  100 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, sostituito  dall'art.7 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Considerato  che si  prevedono eccedenze  di arruolati,  tenuti per
l'anno  1997  alla  prestazione  della ferma  di  leva,  rispetto  al
fabbisogno qualitativo  e quantitativo  necessario per  soddisfare le
esigenze organiche delle Forze armate;
  Ritenuto  che  e'  quindi  necessario  fissare  i  criteri  per  la
individuazione degli arruolati da dispensare  dal servizio di leva ai
sensi del citato art. 100;
                              Decreta:
  Sono  approvati  i  seguenti   criteri  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.
                            C r i t e r i
                               Art. 1.
  La  dispensa  dalla  prestazione  della  ferma  di  leva  ai  sensi
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964,  n. 237,  e'  concessa,  fatte salve  le  esigenze delle  Forze
armate,  nei  limiti  della  eccedenza al  fabbisogno  qualitativo  e
quantitativo del personale da incorporare in base ai criteri atti a:
  tutelare l'integrita' socio - economica del nucleo familiare;
  permettere  la   continuazione  di  attivita'  svolte   da  imprese
familiari;
  escludere  dalla  prestazione del  servizio  militare  di leva  gli
arruolati  che  risultano  eccedenti   al  fabbisogno  qualitativo  e
quantitativo delle Forze armate perche'  in possesso di minore indice
di idoneita' somatico - funzionale e/o psicoattitudinale.