Art. 2. Per l'anno 1997, possono essere ammessi a dispensa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, ed in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, gli arruolati che si trovano in una delle seguenti posizioni: 1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessant'anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia; 3) accertate difficolta' familiari o economiche, tenuto anche conto per quest'ultime di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986; 4) minore indice di idoneita' somatico funzionale e/o psico - attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che sono in possesso di piu' titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovano nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non sono state fatte valere in tempo utile.