Art. 2.
  Per l'anno 1997, possono essere  ammessi a dispensa, fatte salve le
esigenze delle  Forze armate,  ed in  relazione ai  criteri stabiliti
dall'articolo precedente, gli  arruolati che si trovano  in una delle
seguenti posizioni:
  1) unico figlio convivente con  genitori dei quali uno portatore di
handicap che lo  renda non autosufficiente o  invalido civile affetto
da  mutilazione  o invalidita'  analoga  a  quelle  per le  quali  e'
previsto l'accompagnatore  ai sensi del decreto  del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
  2) responsabile diretto e  determinante della conduzione di impresa
familiare,   anche  se   costituita  in   forma  societaria,   o  del
mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico
produttore di reddito,  purche' nell'impresa o nella  famiglia non vi
siano  altri familiari,  compresi tra  i diciotto  e i  sessant'anni,
esclusa  la  madre  vedova,  in  grado di  condurre  l'azienda  o  di
provvedere al sostentamento della famiglia;
  3) accertate difficolta' familiari o economiche, tenuto anche conto
per quest'ultime di  quanto indicato nel decreto  ministeriale di cui
al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;
  4)  minore   indice di idoneita'  somatico funzionale  e/o  psico -
attitudinale,  secondo quanto  previsto dal  decreto ministeriale  22
marzo 1990, n. 114.
  A parita'  di condizione e'  data precedenza  a coloro che  sono in
possesso di piu' titoli compresi tra  quelli elencati al comma 1 ed a
quanti  si trovano  nelle condizioni  previste per  l'ammissione alla
dispensa dal  compiere la ferma di  leva dall'art. 22 della  legge 31
maggio 1975,  n. 191,  quando dette condizioni  non sono  state fatte
valere in tempo utile.