Art. 3.
  Le condizioni di  cui all'art. 2, ad eccezione di  quelle di cui al
punto  4,  debbono essere  prospettate  con  valida certificazione  o
documentazione secondo le modalita' indicate dalla Direzione generale
della  leva, del  reclutamento obbligatorio,  della militarizzazione,
civile e dei corpi ausiliari.