Art. 2.
  Il consiglio della scuola, di  biennio in biennio, sulla base delle
strutture,  delle attrezzature  e dei  finanziamenti disponibili,  ai
sensi  dell'art. 2  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10
marzo 1982, n. 162, stabilira' il numero di iscritti per ciascun anno
di corso, indicandolo nel manifesto degli studi.