Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede  o dipendenza aperta al pubblico  in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite  di cui all'art. 2, comma 4,  della legge 7 marzo
1996, n.  108, si attengono  ai criteri di calcolo  delle "istruzioni
per la rilevazione  del tasso effettivo globale medio  ai sensi della
legge  sull'usura"  emanate  dalla   Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi.
  3. La Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei  cambi procedono per
il trimestre 1 aprile 1998-30  giugno 1998 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali  medi praticati  dalle banche e  dagli intermediari
finanziari con riferimento alle  categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 24 giugno 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi