IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 3  febbraio 1997, n. 52, di attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25,
commi 1 e 2;
  Vista la  direttiva 91/155/CEE della  Commissione del 5  marzo 1991
che definisce e  fissa, in applicazione dell'art.  10 della direttiva
88/379/CEE,  le  modalita'  del  sistema  di  informazione  specifica
concernente i preparati pericolosi;
  Vista  la direttiva  93/112/CEE della  Commissione del  10 dicembre
1993 che modifica  la direttiva 91/155/CEE che definisce  e fissa, in
applicazione dell'art.  10 della  direttiva 88/379/CEE,  le modalita'
del  sistema  di  informazione   specifica  concernente  i  preparati
pericolosi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fabbricante, l'importatore  e il  distributore che  immette sul
mercato  una  sostanza  pericolosa   deve  fornire  gratuitamente  al
destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico,
una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla
prima fornitura.